AGRITURISMI - Ristabilita scadenza adeguamento classificazione e uso del marchio Agriturismo Italia 30 GIUGNO 2018
07-02-2018
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Sono state apportate modifiche al D.P.G.R. 46r/2004 (Regolamento di attuazione della LR 30/2003) da parte della Giunta Regionale, in data 30 gennaio 2018.
In particolare:
Art. 1
Classificazione. Sostituzione del comma 7 nell’articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il comma 7 dell'articolo 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“7. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche alla data di entrata in vigore del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 9 marzo 2017, adeguano la classificazione utilizzando il logo
con un girasole. Entro la stessa data le aziende agricole che offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare allo SUAP
una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello di classificazione, individuato sulla base dei requisiti
di cui all’allegato B parte II, risulti superiore a uno. ”
Art. 2
Marchio nazionale. Sostituzione del comma 2 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. Il comma 2 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
“2. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attività agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del
regolamento emanato con d.p.g.r. del 29 marzo 2017 n. 14/R, adeguano la targa identificativa alle disposizioni
di cui all’allegato B, parte III.”.
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