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30-10-2019
Il decreto "Sicurezza bis" L. 77/2019 con l'art. 5 modifica il comma 3 dell'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).
E' introdotta la previsione per cui entro le 24 ore successive all’arrivo, e comunque entro le 6 ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore, i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma) comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematicio mediante fax, le generalità delle persone alloggiate.
Giova ricordare che è consentito dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità. Per i cittadini di Paesi extra U.E. è sufficiente l’esibizione del passaporto o di un documento equivalente purché munito della fotografia del titolare.