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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - DPCM 8 Marzo 2020 come modificato e integrato dal DPCM 9 Marzo 2020

10-03-2020   

 

 

 

Di seguito le disposizioni valide dal 10marzo al 3 aprile 2020, salvo l’emanazione di diversi o ulteriori provvedimenti.

STOP

Sospese le attività di PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI.

ATTENZIONE alle SANZIONI in caso di mancato r   ispetto: -violazione dell’art. 650 c.p. e sospensione dell’attività.

  • Sospese le MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI di QUALSIASI NATURA compresi quelli CINEMATOGRAFICI E TEATRALI, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

  • Sospesa l’apertura di MUSEI E ISTITUTI DEI LUOGHI DELLA CULTURAbiblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, baby parking, centro giochi, ludoteche. Per le biblioteche sospensione anche dei servizi di prestito.

  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

  • Divieto di esercizio delle attività di RISTORAZIONE E BAR dalle 18.00 alle 06.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

  • Divieto di esercizio nelle giornate festive e prefestive per le ATTIVITÀ DI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA e per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.

    La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

    Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

    In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale le richiamate strutture dovranno restare chiuse, pena l’emanazione di provvedimento ordinatorio.

  • Sospese CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE COMPRESE QUELLE FUNEBRI. I luoghi di culto possono rimanere aperti purché adottino misure che evitano assembramenti e assicurino la distanza interpersonale di almeno un metro

 

Precisazioni

Non rientrano nella definizione di sale giochi le sale biliardo; rimane l’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e delle misure di cui all’allegato 1 del DPCM

Il pub non ha una propria definizione giuridica, è un pubblico esercizio, per cui il gestore dello stesso può esercitare l’attività di bar o di ristorazione in forza dei titoli abilitativi amministrativi e sanitari in possesso, purché organizzi i locali nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sia neglispazi interni che in quelli esterni; in particolare negli spazi esterni la somministrazione e il consumo di cibo e/o bevande potrà avvenire solo al tavolo con misure tali da evitare assembramenti di persone. Il tutto nel rispetto del divieto di esercizio delle attività di ristorazione e bar dalle 18.00 alle 06.00.

Il non rispetto di quanto sopra comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al DPCM 8 marzo 2020

I giochi all’interno di un pubblico esercizio non costituiscono la fattispecie di sale giochi.

È fatto comunque divieto di accensione e utilizzo dei giochi qualora il gestore dell’attività non garantisca il rispetto della distanza di almeno un metro, nonché delle misure di cui all’allegato 1 del DPCM, in particolare la disinfestazione delle superfici e delle macchine da gioco a base di cloro e di alcool.

RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA CON MISURE DI CONTINGENTAMENTO

RISTORANTI, BAR, ESERCIZI COMMERCIALI (Negozi non alimentari e alimentari)

Il GESTORE di bar e ristorante È OBBLIGATO ad adottare misure che garantiscano il rispetto della distanza di almeno un metro (anche fra i tavoli di diversi clienti)

ATTENZIONE alle SANZIONI in caso di mancato rispetto: -violazione dell’art. 650 c.p. e sospensione dell’attività

Il GESTORE degli esercizi commerciali diversi dai Bar e ristoranti (Negozi non alimentari e alimentari) è OBBLIGATO a garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse

 

IMPIANTI SPORTIVIE COMPETIZIONI E SPORTIVE

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico azionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali

È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

- Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

 Consulta il allegato il DPCM 8 marzo 2020 come modificato e integrato con il DPCM 9 marzo e le relative misure igienico sanitarie.

Allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo (3,37 MB)
Allegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo (156,55 KB)
Allegato Avviso Unione Valdera (124,24 KB)

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