Descrizione regionale
La Regione Toscana individua due tipologie di attività, entrambe soggette ad autorizzazione per l'apertura:
- punti di vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.
Per punti vendita esclusiva si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 14 L. 416/1981 (abrogato dal D.Lgs. 170/2001), alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
- punti vendita non esclusivi: quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 L. 108/1999 e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.
Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di geniri di monopolio;
b) gli impianati di distribuzione carburanti;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le medie e le grandi strutture di vendita;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
(La prevaldenza dell'attività è determinata in base al volume di affari)
L'autorizzazione per punti esclusivi può avere carattere stagionale qualora nel territorio del Comune o in una frazione di esso non esistano punti di vendita della stampa quotidiana o periodica; in tal caso l'attività potrà essere esercita per un periodo di tempo non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg.
Non è soggetta ad autorizzazione, ma solo a comunicazione al Comune competente per territorio l'attività di vendita nei casi indicati dall'art. 31 della L.R. 62/2018.
1. Requisiti oggettivi
La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dal regolamento di polizia urbana, dai regolamenti comunali igienico sanitari, dal regolamento edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso relative al Comune di appartenenza.
2. Requisiti soggettivi morali
Essere titolare dell'esercizio
Riferimenti normativi:
1. Requisiti oggettivi L.R. n.64/2015;
Come si avvia l'attività: Domanda di autorizzazione
Modalità di presentazione: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per il trasferimento di attività vendita stampa quotidiani e periodici occorre presentare domanda di autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:
-Estratto di PRG;
-planimetria in duplice copia ed in scala adeguata dell'esercizio con individuazione della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici;
-planimetria in duplice copiaed in scala adeguata, con indicazione degli spazi destinati a parcheggio;
-conformità urbanistico-edilizia come da modello di autocertificazione;
-valutazione di impatto acustico (nel caso di presenza di sorgenti rumorose)
-approvazione del progetto CPI con segnalazione cerificata di inzio attività (nel caso di attività doggetta o CPI) o dicharazione di attività non soggetta a CPI;
-copia valido documento di riconoscimento.
Quando si può iniziare l'attività: quando viene rilasciata l'autorizzazione
Quanto e come si deve pagare
- Marche da bollo dell'importo vigente
- Contributi/Oneri: 0.0 euro
- Diritti di segreteria: 0.0 euro
- Diritti di istruttoria SUAP:
Quanto e come si deve pagare
- Marche da bollo: 0.0 euro
- Contributi/Oneri: 0.0 euro
- Diritti di istruttoria SUAP: 0,00 euro