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Descrizione regionale
Si intendono grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiori a 1500 mq fino ad un tetto massimo di 15.000 mq salvo diversa previsione nel PIT.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, perchè adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
1. Requisiti oggettivi
1. Nessuno purchè non si apportino modifiche
2.Reg. CE 852/2004 e D.P.G.R. 40/R del 2006 (nel caso di settore alimentare)
2. Requisiti soggettivi morali
Essere titolari dell'attività
3. Requisiti soggettivi professionali (nel caso di variazione o aggiunta settore merceologico alimentare)
-L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71, commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59:
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
3. I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
1. Requisiti oggettivi
L.R. n.65/2014 (nel caso di variazioni strutturali)
D.P.G.R. 40/R del 2006 (nel caso di settore alimentare)
D.P.G.R. 15/R del 2009 (nel caso si apporti ampliamento di superficie di vendita)
Reg. CE 852/2004 (nel caso di settore alimentare)
Reg. CE 853/2004 (nel caso di settore alimentare)
2. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 6°comma e Decreto Dirigenziale 3088 2/7/2009 (nel caso di settore alimentare)
Come si avvia l'attività:
Scia amministrativa per variazione settore merceologico attività grande struttura ( nel caso la variazione del settore merceologico comporti ampliamento di superficie di vendita)
Per la variazione del settore merceologico nell’attività di grande struttura di vendita occorre presentare la scia amministrativa con i seguenti allegati:
notifica sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004 comprensiva degli allegati in essa indicati (nel caso di settore merceologico alimentare)
- (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati
- planimetria in scala adeguata dell'esercizio esistente o progetto scotruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici;deve essere indicata anche la superficie preesistente e quella che si intende realizzare (eventuale nel caso di ampiamento o modifiche strutturali);
-planimetria in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie (nel caso di apliamento);
-relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi(nel caso di ampliamento);
-ralazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica (nel caso di ampliamento);
- autocertificazione urbanistica;
- CPI o approvazione del progetto con segnalazione di inizio attività (nel caso di attività soggetta a CPI e di modifiche strutturali o amplimento che incidono sul precedente progetto);
Documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di acustica (nel caso di presenza di sorgenti di rumore e di modifiche strutturali o di ampliamento);
-copia valido doc. di riconoscimento
Quando si può iniziare l'attività: al momento di presentazione della scia amministrativa
Medie_Grandi strutture_SCIA Variazione settore merceol. SENZA ampliam. sup. di vendita (288,00 KB) |