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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
Si intendono grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiori a 1500 mq fino ad un tetto massimo di 15.000 mq salvo diversa previsione nel PIT.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, perchè adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
L'istruttoria per grande struttura di vendita comporta la Conferenza di Servizio tra Comune, Provincia e Regione; il parere favorevole della Regione Toscana,è condizione per il rilascio del titoro autorizzativo.
Il procedimento si conclude per silenzio assenso trascorsi 180 gg. dalla presentaione della domanda o120 gg. dalla convozazione della Conferenza di Servizi
Requisiti oggettivi
1. La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitari, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.
2.Le grandi strutture di vendita possono essere insediate solo in aree con destinazione commercio al dettaglio di cui all'art. 99 L.R. 65/2014.
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
1. Requisiti oggettivi
2. Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Riferimenti normativi locali:
Si invita a consultare i regolamenti comunali vigenti nei singoli comuni dell’Unione Valdera
Come si avvia l'attività: Richiesta di autorizzazione per inizio attività grande struttura
Per l’inizio dell’attività di grande struttura occorre presentare l'autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:
- copia estratto di PRG;
- copia della autocertificazione urbanistica;
- CPI o approvazione del progetto con segnalazione di inizio attività (nel caso di attività soggetta a CPI);
- Documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di acustica (nel caso di presenza di sorgenti di rumore);
- (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati
-planimetria in scala adeguata dell'esercizio esistente o progetto scotruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici;
-planimetria in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;
-relazione concernente l'analisi dei flussi veicolari, delle infrastrutture viarie e dei parcheggi;
-relazione concernente la compatibilità ambientale e idrogeologica;
-bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'art.4 della L.R. 18.05.1998 n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
-relazione concernente i requisiti obbligatori di cui all'art.18 septies della L.R. 28/2005;
-per strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 mq, realizzate anche per ampliamento, un progetto finalizzato al raggiungimento dei requisiti definiti per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art.18 della L.R. 1.12.1998 n.87. il progetto è valutato dal Comune e ne stabilisce modalità e tempi di realizzazione.
-copia del documento in corso di validità;
-permesso di soggiorno in corso di validità nel caso di cittadini extracomunitari
Autocertificazione conformità urbanistico-edilizia (117,00 KB) |
Grande struttura di vendita. Inizio attività-trasferimento di sede-ampliamento-variazione settore merceologico (393,50 KB) |