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Unione Valdera

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Affidamento di reparto

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

L'affidamente di reparto si ha nel caso in cui la gestione di uno i più reparti di un esercizio commerciale è affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali (nel caso si settore alimentare) di cui all'art.71 del D.Lgs. 59/2010.

Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui assumerà la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


Il dante causa, qualora non abbia inviato la comunicazione di cui al c. 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

Requisiti contrai/espandi

1.Requisiti oggettivi:

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo, in modo da non costituire un esercizio separato, mantenendo un unico orario di attività dell'esercizio principale.

2.Requisiti soggettivi:

-Essere titolari dell'attività

Per il gestore del reparto:

-Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui ala D.Lgs. 6.09.2011 n.159

Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .))

((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))

mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

Possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.71, commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59 (nel caso si settore alimentare):

((6.   L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,   addetto   alla   vendita   o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola   ad   indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.))

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

  I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

nel caso di cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi

L.R. 62/2018

2. Requisiti soggettivi morali

D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
 D.Lgs. 6.09.2011 n.159

3. Requisiti soggettivi professionali (nel caso di settore alimentare)
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 6°comma e  Decreto Dirigenziale 3088 2/7/2009
 

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

-Come si avvia l'attività : con Comunicazione di affidamento di reparto

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
  • Documentazione da presentare

Per l'affidamento di reparto di un esercizio commerciale occorre presentare la comunicazione amministrativa con i seguenti allegati:

1. n° 3 copie della notifica ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004  comprensiva degli  allegati in essa indicati (eventuale nel caso di settore alimentare)

3. N° 3 copie della planimetria dei locali, con indicazione della superficie destinata alla vendita;

4. N° 3 copie della autocertificazione urbanistica;

5.  (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati;

6. valido documento di riconoscimento

 

  • Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: Per il Comune di Pontedera: comunicazione relativa alla tariffa smaltimento rifiuti
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, può trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,00 euro
Allegato Affidamento di reparto (58,59 KB)