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Aggiornamento 2017
Con la LR Toscana n. 58/2017 in vigore dal 09/11/2017 sono state definite "nuove norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione" apportando modifiche alla l.r. 86/2016.
In particolare l'articolo 55 della LR 86/2016 recita:
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
(I commi 5 e 6 sono stati abrogati dalla LR 58/2017).
L'art. 56 della LR 86/2016 recita:
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
(la parte in grassetto è stata inserita con la LR 58/2017).
Conseguentemente l'art. 60 dalla LR 86/2016recita:
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Il Suap, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al Comune capoluogo e alla Città Metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.
Requisiti oggettivi
-Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di struttura ricettiva/affittacamere
-Destinazione d’uso dei locali compatibile con l’attività di struttura ricettiva/affittacamere (civile abitazione)
-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia
-Requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le civili abitazioni, anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.
In particolare: l’art. 47 del D.P.G.R. 47R/2018 prevede che i locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono avere i seguenti requisiti:
a) requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezzae salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
- alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
- gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
- per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
Ai sensi dell'art. 48 del D.P.G.R. n. 47R/2018 i bed and breakfast devono disporre di uno spazio attrezzato per la somministrazione della prima colazione e, nel caso, di alimenti e bevande.
Negli affittacamere e nei bed and breakfast devono inoltre essere assicurati i servizi minimi di:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile;
e) wi-fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.
La Giunta regionale, con atto del dirigente della propria struttura competente, definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
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Requisiti soggettivi
-Non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
- Nel caso di Affittacamere NON professionale è necessario che chi presenta la pratica abbia la residenza E il domicilio nell'abitazione.
- Nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il gestore deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore.
Il titolare o il gestore o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .
Riferimenti normativi
Requisiti oggettivi
L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale".
Decreto del presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018 n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)".
D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".
D.M. 9.04.1994 e D.M. 6/10/2003 e DPR 151/2011 (allegati) in materia di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive-turistico-alberghiere
Decreto del 22.01.2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, comma 13, lett. a) della L. n.248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
Rquisiti soggettivi
R.D. 18.06.1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Per segnalare l'inizio dell'attività deve essere presentata apposita SCIA
Al riguardo, l'art. 60 della L.R. n. 86/2016 recita:
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Il SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA e le relative variazioni.
Infine è stata modificata la disposizione relativa agli obblighi di comunicazione periodica per le strutture ricettive abrogando l'obbligo di comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno anche in caso di assenza di variazioni e fissando invece il termine del 30 aprile per le comunicazioni in casi di variazioni.
Pertanto l'art. 83 della Legge 86/2016 recita:
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
c) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica STAR (Accettatore regionale) / SU@PWEB.
Adempimenti di Pubblica sicurezza
I titolari della struttura ricettiva (così come i privati proprietari di appartamenti affittati occasionalmente ai turisti per periodi inferiori a 30 giorni) dovranno aderire al servizio AlloggiatiWeb per la comunicazione telematica dei nominativi delle persone alloggiate.
- La Questura si Pisa ha precisato che sul programma di caricamento dati il nome della struttura sarà "Appartamento privato (Cognome)"-
La modulistica di domanda che i titolari e proprietari privati devono restituire compilata alla Questura, insieme alla copia di un loro documento, va inviata tramite PEC all'indirizzo utl.quest.pi@pecps.poliziadistato.it
Le credenziali verranno loro spedite sempre via PEC.
In mancanza di PEC la richiesta di adesione andrà consegnata a mano presso il commissariato competente, e le credenziali dovranno essere ritirate a mano sempre allo stesso commissariato, chiaramente con tempi molto diversi rispetto all'invio per mezzo di posta certificata.
Sul presente sito sono caricati i files sui chiarimenti foniti dalla Questura e la Domanda di richiesta delle credenziali di accesso al servizio AlloggiatiWeb
Competenze istituzionali
A partire dal 1 gennaio 2016 le funzioni amministrative in materia di turismo vengono esercitate per tutta la Provincia di Pisa dal Comune Capoluogo. Pertanto l'Ufficio Turismo della Provincia di Pisa non è più attivo e di conseguenza tutte le comunicazioni in materia (comprese le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive) dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Pisa.
Documentazione da presentare
SCIA con gli allegati in essa indicati.
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente