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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Subingresso nell'esercizio di attività commerciale, ubicata entro la rete stradale, per la vendita di carburanti ed olii lubrificanti per autotrazione a seguito di compravendita, affitto di azienda, donazione, fusione, incorporazione, scissione, fallimento, successione mortis causa o altre cause.
Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP, pima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
a) entro 60 gg. dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro 1 anno dalla morte del titolare
In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
Nel caso in cui si intenda apportare modifiche all’impianto, occorre attivare anche il relativo endoprocedimento.
Il subentrante deve impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art.3 comma 1 della L.R. 62/2018.
Qualora alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di subingresso viene effettuauta direttamente dal subentrante.
la comunicazione di subingresso non è richiesta quando alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività; in tal caso deve presentare solo la comunicazione di cessazione attività.
1. Requisiti oggettivi
Nessuno, purchè non si apportino modifiche all'impianto (In caso anche di modifiche occorre seguire la scheda procedurale di modifiche soggette o non soggette ad autorizzazione).
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui ala D.Lgs. 6.09.2011 n.159
L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
Come si avvia l'attività : Comunicazione di subingresso
Per il subingresso nell’attività di distributori carburanti occorre presentare la comunicazione con i seguenti allegati:
-copia valido doc. di riconoscimento.
Distribuzione carburanti. Subingresso nell'attività (46,17 KB) |
Comunicazione MISE sui prezzi del carburante (148,86 KB) |