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Unione Valdera

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Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione impianto uso pubblico. Subingresso.

Individuazione contrai/espandi

Subingresso nell'esercizio di attività commerciale, ubicata entro la rete stradale, per la vendita di carburanti ed olii lubrificanti per autotrazione a seguito di compravendita, affitto di azienda, donazione, fusione, incorporazione, scissione, fallimento, successione mortis causa o altre cause.

Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP, pima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:

a) entro 60 gg. dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro 1 anno dalla morte del titolare

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. 

Nel caso in cui si intenda apportare modifiche all’impianto, occorre attivare anche il relativo endoprocedimento.

Il subentrante deve impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi di cui all'art.3 comma 1 della L.R. 62/2018.

Qualora alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di subingresso viene effettuauta direttamente dal subentrante.

la comunicazione di subingresso non è richiesta quando alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività; in tal caso deve presentare solo la comunicazione di cessazione attività.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

Nessuno, purchè non si apportino modifiche all'impianto (In caso anche di modifiche occorre seguire la scheda procedurale di modifiche soggette o non soggette ad autorizzazione).

2. Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui ala D.Lgs. 6.09.2011 n.159

L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:

 1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .))

((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))

- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

 
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Riferimenti normativi:


Requisiti soggettivi

D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
 D.Lgs. 6.09.2011 n.159

Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività : Comunicazione di subingresso

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
  • Documentazione da presentare

Per il subingresso nell’attività di distributori carburanti occorre presentare la comunicazione con i seguenti allegati:

-copia valido doc. di riconoscimento.

  • Quando si può iniziare l'attività: con la presentazione della comunicazione.
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. -

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,00 euro
Allegato Distribuzione carburanti. Subingresso nell'attività (46,17 KB)
Allegato Comunicazione MISE sui prezzi del carburante (148,86 KB)