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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
Il nido d'infanzia, lo spazio gioco e il centro per bambini e famiglie, possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonchè nelle immediate vicinanze degli stessi
Il nido d'infanzia è un servizio educativo rivolto a bambini e bambine da tre mesi a tra anni di età che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
Nello spazio gioco i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accologono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione; può accogliere fino a 6 bambini contemporaneamente e può essere attivata con almeno 3 iscritti.Possono accedere a questo servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbinano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
La variazione sociale/soci dell' attività del nido d'infanzia, dello spazio gioco, del centro per bambini e famiglie, il servizio educativo in contesto domiciliare è soggetta a comunicazione
Requisiti soggettivi
Morali
-Requisiti di onorabiità previsti dal Reg. reg. n.41/R/2013 art. 16 "non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII, XIII del cod. penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione".
-Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
Professionali
-Gli educatori che esercitano la funzione presso i servizi educativi alla prima infanzia devono essere in possesso dei requisti professionali previsti dall'art. 13 e seguenti del D.P.G.R. 41/R del 2013.
- Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:permesso di soggiorno per lavoro autonomo;permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari; permesso di soggiorno per attesa occupazione; permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).
Riferimenti normativi
Requisiti soggettivi
D.P.G.R. 41/R/2013
Requisiti oggettivi
D.P.G.R. 41/R/2013
Come si avvia l'attività: Comunicazione
Cosa si deve fare per presentare la documentazione
Per la varaizione della ragione sociale/soci dell' attività occorre presentare la comunicazione amministrativa con i seguenti allegati:
-copia fotostatica del doc. di riconoscimento in corso di validità
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dalla presentazione della comunicazione
Quanto e come si deve pagare