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Unione Valdera

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Attività di Estetica Trasferimento

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla suparficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L’attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico (vedi elenco aggiornato del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2011 n.110 e con l’applicazione di prodotti cosmetici (L. n. 713/1986).

Rientrano nell'attività di estetica:

-le attività finalizzate allo snellimento oed al modellamento della figura;

-le attività di onicotecnica: "preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte";

-le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalal L.R.T. 28/2004

-Sono escluse le prestazioni dirette a finalità di carattere medico e/o terapeutico.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

-Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di estetica in base agli strumenti urbanistici;

-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;

-Destinazione d’uso compatibile con l’attività di estetica;

-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dal D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007:

-Rispondenza dei locali destinati all’attività ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, previsti nel Regolamento dell'Unione Valdera "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing" approvato con delibera di Coniglio n. 6 del 16.01.2013;

-Conformità degli impianti

2. Requisiti Soggettivi

-essere titolari dell'attività

Quanto al requisito professionale rileva il pronunciamento del MISE che  ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità, da parte di un'impresa di estetica, di nominare Responsabile tecnico l'associato in partecipazione.

La normativa di settore prevede che "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività" (D.lgs 59/2010, artt. 77 e 78 che ha modificato la L. 1/1990 Attività di estetista).

Il Ministero sostiene che, similmente ad altre attività regolamentate, anche per quella di estetica sia possibile nominare RT un associato in partecipazione, purchè sussista un rapporto di immedesimazione con l'impresa. Tale rapporto di immedesimazione, secondo il Ministero, è dimostrabile con la redazione di apposito contratto scritto.

Si allga il testo del parere del Ministero

Riferimenti normativi:

L. 4.01.1990 n.1

L.R. 31.05.2004 n.28

1. Requisiti oggettivi 

-D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007

-L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"

 -Regolamento Unione Valdera

 

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento

Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

 

Documentazione da presentare

Per il trasferimento dell'attività di estetica occorre presentare la scia amministrativa con gli allegati in essa indicati.

Quando si può iniziare l'attività: immediatamente

  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed entro 60 giorni dalla data presentazione dell'istanza il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro

 

 

Allegato L.R. 10.11.2014 n.65 Norme sul Governo del territorio - Aggiornata 09/2017 (985,53 KB)
Allegato Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28. Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing (54,11 KB)
Allegato Parere MISE associato in partecipazione può essere nominato responsabile tecnico (160,69 KB)
Allegato L. 4 gennaio 1990 n.1. Disciplina dell'attività di estetista (22,27 KB)
Allegato D.M. 12.05.2011 n.110.Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista (208,78 KB)
Allegato Regolamento dell'Unione Valdera sulla disciplina dell'attività di acconciatori, estetiste, tatuaggio e piercing (119,46 KB)
Allegato D.P.G.R. 47-R. Regolamento di attuazione della legge regionale 28 del 31 maggio 2004. Testo coordinato. (196,46 KB)