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Unione Valdera

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Studio medico o odontoiatrico singolo_ALTA INVASIVITA'_avvio attività

Individuazione contrai/espandi

Studi MEDICI O ODONTOIATRICI SINGOLI di cui agli articoli 9, 10 e 11 del DPGR 61/r del 24/12/2010 e s.m.i.:

  • Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia, che effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale. Tali studi non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate: a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall’anestesia topica o locale; b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina compresi i medici anestesisti.
  • Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l’accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.
  • Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Gli studi medici o odontoiatrici oggetto della presente scheda (che erogano prestazioni chirurgiche ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per il paziente, nonché procedure di diagnostica strumentale non complementare all’attività clinica con refertazione per terzi) che erogano prestazioni non comprese nell’elenco regionale delle “prestazioni a minore invasività”, sono considerati eroganti prestazioni ad “alta invasività” e perciò soggetti ad autorizzazione.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi:

La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso. Tutti gli studi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche normative di settore, anche sovranazionali. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all’allegato C del regolamento DPGR 61/r del 24/12/2010 aggiornato al DPGR 22/03/2012 n. 10/r.

Requisiti soggettivi morali:

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 159/2011 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

Requisiti soggettivi professionali:

Il professionista titolare dello studio medico o odontoiatrico deve risultare legittimato all'esercizio della professione. In generale, salvo casi specifici, i requisiti devono essere: laurea in medicina e chirurgia/laurea in odontoiatria, iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri.

In relazione alla tipologia delle prestazioni erogate o alle necessità del paziente deve essere garantita, ove necessaria, la presenza di personale sanitario. Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa vigente.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi: lr 03/01/05 n. 1; lr 05/08/09 n. 51 aggiornata con LRT 17/10/2012 n. 57; dpgr 24/12/2010 n. 61/R aggiornato con DPGR 10/r del 22/03/2012

2. Requisiti soggettivi morali: art. 67 del D.lgs 159/2011 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", cc. artt 2506, 2602, 2615-ter, dlgs 08.08.94, n° 490.

3. Requisiti soggettivi professionali: dlgs. 13.9.46, n. 233

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari:l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Domanda di autorizzazione (MOD 1)

Cosa si deve fare per presentare la documentazione:

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
  • Documentazione da presentare

Alla domanda di autorizzazione, in bollo, occorre allegare:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante gli estremi di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di tutti i medici o odontoiatri i operanti nello studio;

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la disponibilità dei locali, ai sensi del DPR 445/2000;

3. relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste;

4. planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare la localizzazione dello studio;

5. planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata, datata e sottoscritta dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare l’articolazione interna dei singoli locali/spazi con destinazione d’uso, i percorsi interni ed esterni e gli accessi allo studio, la superficie in metri quadri ed i rapporti aeroilluminanti per singoli locali, la collocazione degli eventuali macchinari e apparecchiature;

6. inventario delle attrezzature sanitarie;

7. elenco del personale sanitario operante nello studio;

8. liste di autovalutazione.

Quando si può iniziare l'attività: L'Amministrazione rilascia l'autorizzazione entro 60 gg. dalla richiesta. L'attività può essere iniziata dal rilascio dell’autorizzazione.

Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla domanda di autorizzazione (salvo eventuali richieste di integrazioni o sospensioni del procedimento che possono sopraggiungere).

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 1 marca da bollo da apporre sulla domanda+1 marca da bollo da apporre sull’Autorizzazione al momento del ritiro.
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0.0 euro
Allegato Studio medico o odontoiatrico singolo_ALTA INVASIVITA'_RICH. AUTORIZZ. avvio/trasferimento/modifiche attività_Modifiche ai locali (178,24 KB)