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Unione Valdera

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Farmacia. Subingresso nella titolarità

Individuazione contrai/espandi

Il subingresso nelle titolarità dell'attività di farmacia può avvenire per atto tra vivi o per successione (legittima o testamentaria).

L'interessato può chiedere la gestione provvisoria ( art.7 L. 362/1991):

-di anni 3 a decorrere dall'apertura della successione;

-fino a un massimo di anni 10 a decorrere dall'apertura della successione qualora l'avente causa si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

  Nessuno, purchè non si apportino modifiche.

2. Requisiti soggettivi

Non sussistenza nei confronti del titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159 3.

Requisiti soggettivi professionali

-Iscrizione nel registro delle imprese

-Possono essere titolari di una farmacia solamente le società che hanno per oggetto esclusivo la gestione di tale attività;

-Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito d'idoneità previsto dall'art. 12 della L. 475/68.

Nel caso in cui nell'esercizio vengano venduti beni del settore merceologico non rientranti nella tabella speciale di cui all'allegato 9 del dm 375/1988 è necessario essere in possesso dei requisiti di cui allart. 71commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59:

((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:)) a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; ((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;)) c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. ((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.))

-Nel caso di farmacia comunale o assegnata in gestione associata occorre individuare il Direttore di farmacia

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi

L.R. 28/2005

L.R. 03.01.05 n. 1 

D.L. 24.01.2012 n.1

2. Requisiti soggettivi morali

D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
 D.Lgs. 6.09.2011 n.159

3. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 6°comma; L. 08/11/1991 n. 362;

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

 

 

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Richiesta di autorizzazione

Cosa si deve fare per presentare la documentazione:

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare

Per il subingresso nell' attività di farmacia occorre presentare la domanda di autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:

-Allegato conformità urbanistica-edilizia;

-copia doc. di riconoscimento leg. titolare ed altri eventuali soci

Quando si può iniziare l'attività: con il rilascio dell'autorizzazione amministrativa

  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0.0 euro
Allegato Farmacia. Richiesta autorizzazione per subingresso (254,50 KB)