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Il subingresso nelle titolarità dell'attività di farmacia può avvenire per atto tra vivi o per successione (legittima o testamentaria).
L'interessato può chiedere la gestione provvisoria ( art.7 L. 362/1991):
-di anni 3 a decorrere dall'apertura della successione;
-fino a un massimo di anni 10 a decorrere dall'apertura della successione qualora l'avente causa si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente.
1. Requisiti oggettivi
Nessuno, purchè non si apportino modifiche.
2. Requisiti soggettivi
Non sussistenza nei confronti del titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159 3.
Requisiti soggettivi professionali
-Iscrizione nel registro delle imprese
-Possono essere titolari di una farmacia solamente le società che hanno per oggetto esclusivo la gestione di tale attività;
-Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito d'idoneità previsto dall'art. 12 della L. 475/68.
Nel caso in cui nell'esercizio vengano venduti beni del settore merceologico non rientranti nella tabella speciale di cui all'allegato 9 del dm 375/1988 è necessario essere in possesso dei requisiti di cui allart. 71commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59:
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:)) a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; ((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;)) c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. ((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.))
-Nel caso di farmacia comunale o assegnata in gestione associata occorre individuare il Direttore di farmacia
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .
1. Requisiti oggettivi
2. Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
3. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 6°comma; L. 08/11/1991 n. 362;
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: Richiesta di autorizzazione
Cosa si deve fare per presentare la documentazione:
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per il subingresso nell' attività di farmacia occorre presentare la domanda di autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:
-Allegato conformità urbanistica-edilizia;
-copia doc. di riconoscimento leg. titolare ed altri eventuali soci
Quando si può iniziare l'attività: con il rilascio dell'autorizzazione amministrativa
Quanto e come si deve pagare
Farmacia. Richiesta autorizzazione per subingresso (254,50 KB) |