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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla suparficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
L’attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico (vedi elenco aggiornato del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2011 n.110 e con l’applicazione di prodotti cosmetici (L. n. 713/1986).
Rientrano nell'attività di estetica:
-le attività finalizzate allo snellimento oed al modellamento della figura;
-le attività di onicotecnica: "preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte";
-le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalal L.R.T. 28/2004
-Sono escluse le prestazioni dirette a finalità di carattere medico e/o terapeutico.
Il campo di applicazione di questa schede riguarda: Modifiche ai locali e/o attrezzature destinati all’attività di estetista
Requisiti oggettivi
1. Requisiti oggettivi
-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;
-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dal D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007:
-Rispondenza dei locali destinati all’attività ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, previsti nel Regolamento dell'Unione Valdera "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing" approvato con deliberazione di Consiglio n.6 del 16.01.2013";
-Conformità degli impianti
2.Requisiti soggettivi
Essere titolari dell'attività
Quanto al requisito professionale rileva il pronunciamento del MISE che ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità, da parte di un'impresa di estetica, di nominare Responsabile tecnico l'associato in partecipazione.
La normativa di settore prevede che "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività" (D.lgs 59/2010, artt. 77 e 78 che ha modificato la L. 1/1990 Attività di estetista).
Il Ministero sostiene che, similmente ad altre attività regolamentate, anche per quella di estetica sia possibile nominare RT un associato in partecipazione, purchè sussista un rapporto di immedesimazione con l'impresa. Tale rapporto di immedesimazione, secondo il Ministero, è dimostrabile con la redazione di apposito contratto scritto.
Si allga il testo del parere del Ministero
Riferimenti normativi:
1. Requisiti oggettivi
-D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007
-L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"
Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per le modifiche dell'attività di estetica occorre presentare la scia amministrativa con gli allegati in essa indicati
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente
Quanto e come si deve pagare