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Unione Valdera

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Apicoltura. Inizio attività

Individuazione contrai/espandi

Aggiornamento: Agosto 2015

Descrizione regionale

Si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno.

Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, deve dichiarare, mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241, anche tramite le
forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA deve essere specificato se l’allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l’impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

L’azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione che identifica univocamente l’intera attività apistica.

Requisiti contrai/espandi

Requisiti soggettivi

-Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui alla D.Lgs. 6.09.2011 n.159

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti: permesso di soggiorno per lavoro autonomo;>permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro; permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare; permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;permesso di soggiorno per motivi umanitari;permesso di soggiorno per attesa occupazione;  permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 6.09.2011 n.159

L.R. 27.04.2009 n.21

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Segnalazione certificata di inizio attività

Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possono essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.

Per l'inizio attività di apicoltura occorre presentare la scia amministrativa congli allegati indicati nella modulistica stessa.

Quando si può iniziare l'attività: immediatamente, dalla data di presentazione della SCIA

  • Termine previsto per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed entro 60 giorni dalla data presentazione dell'istanza il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Termine di conclusione del procedimento in caso di intervento del Responsabile del potere sostitutivo: la metà di quello previsto all’interno del “Termine di conclusione del procedimento”

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro

Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo - Assegnazione: Territoriale

Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli per il Comune di: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Fauglia, Pontedera. Fausto Casati per i Comuni di: Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola. Giuliano Nardini per il Comune di Ponsacco.

Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte.

Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni

 Ricorso avverso il provvedimento finale:  Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale

Allegato L.R. 27.04.2009 n.21 aggiornata alla LR 49 del 07-08-2018 Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura (45,79 KB)