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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
AGGIORNAMENTO: GENNAIO 2017
Descrizione regionale
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e dal Regolamento Unione Valdera.
L'attività di acconciatore può essere svolta solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
La segnalazione certificata di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
I trattamenti e i servizi sopra elencati possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici ed è possibile per le imprese esercenti l'attività di acconciatore vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.).
Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, escluse le attività di onocotecnica.
Con parere protocollo n. 18706 del 20 gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che deve ritenersi consentita la prestazione dell’attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici, i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell’apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata.
1. Requisiti oggettivi
-Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di acconciatore in base agli strumenti urbanistici;
-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;
-Destinazione d’uso compatibile con l’attività di acconciatore
-Rispondenza dei locali destinati all’attività ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, previsti nel Regolamento Unione Valdera "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, piercing";
-Conformità degli impianti
2. Requisiti soggettivi
-Requisiti soggettivi morali
- Requisiti soggettivi professionali
I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 3 della legge 17.08.2005 n.174:
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
-L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"
Regolamento dell'Unione Valdera
2.Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
3. Requisiti soggettivi professionali
-Legge 17.08.2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
-Legge 14.02.1963 n.161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
L 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possono essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per l'inizio attività si acconciatore occorre presentare la scia amministrativa con gli allegati in essa indicati.
Documentazione particolare da allegare alla pratica: Modulistica relativa a tassa smaltimento rifiuti (per la modulistica consultare il sito della Geofor http://www.geofor.it/index.php?id=35 oppure il sito del Comunale in base all’Ente gestore del tributo). Il file relativo alla tariffa sui rifiuti dovrà essere allegato alla pratica. Sarà cura dell’Ufficio SUAP trasmetterlo alla Geofor o al Comune interessato.
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente, dalla data di presentazione della SCIA.
Quanto e come si deve pagare
Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo - Assegnazione: Back office
Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli
Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte
Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni
Ricorso avverso il provvedimento finale: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale
Ricorso in caso di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale