unionevaldera@postacert.toscana.it
Unione Valdera

Bientina | Buti | Calcinaia | Capannoli | Casciana Terme Lari | Chianni | Fauglia | Palaia | Pontedera | Terricciola

Attività di Acconciatore Modifiche

Individuazione contrai/espandi

AGGIORNAMENTO: AGOSTO 2015

Descrizione regionale

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e dal Regolamento Unione Valdera

L'attività di acconciatore può essere svolta solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

La segnalazione certificata di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

I trattamenti e i servizi sopra elencati possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici ed è possibile per le imprese esercenti l'attività di acconciatore vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.).

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, escluse le attività di onocotecnica.

Il campo di applicazione di questa schede riguarda: Modifiche ai locali e/o attrezzature destinati all’attività di acconciatore

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

I locali devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.In particolare:I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento;Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia;L'attività deve essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica;
In particolare quindi

-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;

-Rispondenza dei locali destinati all’attività ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, previsti nel Regolamento Unione Valdera "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione di Consiglio n.6 del 16.01.2013;

-Conformità degli impianti

-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;

-Conformità degli impianti

2.Requisiti soggettivi

- Requisiti soggettivi professionali

I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 3 della legge 17.08.2005 n.174:

1.  Per  esercitare  l'attivita'  di   acconciatore   e'   necessario
conseguire un'apposita abilitazione professionale previo  superamento
di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione  della  durata  di
due anni, seguito  da  un  corso  di  specializzazione  di  contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un  periodo  di  inserimento  della
durata di un anno presso un'impresa di  acconciatura,  da  effettuare
nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento  della  durata  di  tre  anni  presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e
dallo svolgimento di un apposito  corso  di  formazione  teorica;  il
periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco
di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai
sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma  1
puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b)  del  comma
1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta
in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al  lavoro,
dipendente,  familiare  coadiuvante  o  collaboratore  coordinato   e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista
dalla contrattazione collettiva.
4.   Non   costituiscono    titolo    all'esercizio    dell'attivita'
professionale gli attestati e i diplomi rilasciati  a  seguito  della
frequenza di corsi professionali che non siano  stati  autorizzati  o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Con la L.R. 3 giugno 2013 n. 29 è stata definita una disciplina per evitare incertezze interpretative
riguardo al requisito professionale.
In particolare si è previsto che:
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge (8 giugno 2013)
hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3 della L. 174/2005.
 2. Possono sostenere l'esame teorico-pratico, i soggetti che alla data del 12 settembre 2012 hanno maturato i seguenti requisiti professionali:
a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
Per ogni sede dell'impresa dove viene  esercitata  l'attivita'  di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in  possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.
Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede,
il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare,
oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro.
In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

Il  responsabile  tecnico  garantisce  la  propria  presenza
durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.  

L'attivita' professionale di acconciatore puo'  essere  esercitata
dai  cittadini  di  altri  Stati  membri   dell'Unione   europea   in
conformita' alle norme vigenti in  materia  di  riconoscimento  delle
qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento
comunitario sul diritto di stabilimento e di libera  prestazione  dei
servizi. 
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:

- permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

- permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;

- permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;

- permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;

- permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;

- permesso di soggiorno per motivi umanitari;

- permesso di soggiorno per attesa occupazione;

- permesso di soggiorno per motivi straordinari 

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi 

 -L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"

Regolamento Unione Valdera approvato con delibera n.6 del 16.01.2013

2.Requisiti soggettivi morali
 D.Lgs. 6.09.2011 n.159
 

3. Requisiti soggettivi professionali 

-Legge 17.08.2005 n. 174Disciplina dell’attività di acconciatore

 -Legge 14.02.1963 n.161Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”


4. Requisiti per i cittadini extracomunitari 
L 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento

Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.

Documentazione da presentare

Per le modifiche dell' attività di acconciatore occorre presentare la scia amministrativa con gli allegati in essa indicati

Documentazione particolare da allegare alla pratica: Modulistica relativa a tassa smaltimento rifiuti (per la modulistica consultare il sito della Geofor http://www.geofor.it/index.php?id=35 oppure il sito del Comunale in base all’Ente gestore del tributo). Il file relativo alla tariffa sui rifiuti dovrà essere allegato alla pratica. Sarà cura dell’Ufficio SUAP trasmetterlo alla Geofor o al Comune interessato.

Quando si può iniziare l'attività: immediatamente, dalla data di presentazione della SCIA

  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed entro 60 giorni dalla data presentazione dell'istanza il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Termine di conclusione del procedimento in caso di intervento del Responsabile del potere sostitutivo: la metà di quello previsto all’interno del “Termine di conclusione del procedimento”

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro

Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo - Assegnazione: Back office

Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli

Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte

Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni

Ricorso avverso il provvedimento finale:  Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale

Ricorso in caso di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale

 

Allegato L.R. 10.11.2014 n.65 Norme sul Governo del territorio - Aggiornata 09/2017 (985,53 KB)
Allegato Regolamento dell'Unione Valdera sulla disciplina dell'attività di acconciatori, estetiste, tatuaggio e piercing (119,46 KB)
Allegato D.Lgs 25.07.1998 n.286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero (73,93 KB)