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Unione Valdera

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Guida Turistica -Inizio attività

Individuazione contrai/espandi

Art 98 Codice del Turismo

È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

L’esercizio dell’attività è consentito:
a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l’abilitazione;
b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici, ove la stessa guida turistica abbia conseguito l’ulteriore abilitazione;
c) per la visita di musei, gallerie, opere d’arte, ville, scavi archeologici per i quali sia stata conseguita ulteriore specifica abilitazione.
3. Qualora la guida turistica consegua l’abilitazione in tutti gli ambiti provinciali, assume il titolo di "Guida della Toscana".

Requisiti contrai/espandi

Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159

L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .))

((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.)

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Requisito professionale

Ai sensi della Legge Regionale 42/2000
Art. 99
1. Per l’esercizio della professione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media superiore;
b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame, di cui all'articolo 101
b bis) titolo di studio universitario tra quelli indicati con regolamento regionale e superamento dell'esame, di cui all'articolo 101; il possesso del titolo di studio universitario sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);
c) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 101
Corsi di qualificazione e specializzazione
1. La provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide turistiche, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica della guida turistica con l'acquisizione di conoscenze sugli ambiti territoriali provinciali e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualificazione.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola media superiore e alla conoscenza di una lingua straniera.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze, comprendono la specializzazione su specifici siti museali e su particolari settori tematici e si concludono con un esame e con il rilascio del relativo attestato di specializzazione.
5. I corsi di cui al comma 4 hanno ad oggetto materie che interessano il territorio regionale e sono riconosciuti e pubblicizzati anche in coordinamento tra le province.
Art. 103
- Integrazioni dell’abilitazione professionale
1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. In tal caso possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell’ambito degli esami finali dei corsi di cui all’articolo 101. A tal fine, la commissione d’esame è integrata con esperti.
2. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l’esercizio della professione ad altri ambiti territoriali provinciali, frequentando il relativo corso di qualificazione limitatamente agli insegnamenti specifici relativi a tali ambiti territoriali.
3. La Provincia rilascia apposita certificazione di abilitazione a chi abbia superato l’esame di cui al comma 1.
3 bis. Le guide turistiche che, in data anteriore all'entrata in vigore dellalegge regionale 19 luglio 1995, n. 80 (Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico), risultano in possesso di abilitazione all'esercizio della professione limitatamente a singole località, possono ottenere l'estensione dell'abilitazione stessa all'intero ambito provinciale purché diano prova di adeguata conoscenza professionale, valutata da apposita commissione nominata dalla provincia. La provincia comunica al comune di residenza o di domicilio l'estensione dell'abilitazione.(57)
Si fa presente che a seguito della entrata in vigore, il 04/09/2013, della LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione euopea - Legge Europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013) l'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale.

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi

Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 

2. Requisiti soggettivi morali

D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
D.Lgs. 6.09.2011 n.159

3. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 6°comma e  Decreto Dirigenziale 3088 2/7/2009
 

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario presentare al Servizio SUAP del Comune di residenza una denuncia di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 58 e seguenti della LR 9/1995 , attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, per la richiesta di rilascio del tesserino secondo la modulistica regionale.
I non residenti che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, intendono svolgere l’attività di guida turistica in Toscana, possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio.
Il SUAP, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale. La tessera reca l’indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione, nonché l’eventuale indicazione del titolo di cui all’articolo 98 , comma 3.
In caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia ricevuto la denuncia di inizio di attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza.
La guida turistica è tenuta a comunicare al Comune di residenza l’eventuale cessazione della propria attività.

Come si avvia l'attività : Richiesta di rilascio del tesserino

  • Modalità di presentazione della pratica:le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.. Nel caso specifico, dovendo rilasciare l'Ufficio un tesserino cartaceo, si richiede di presentare due foto tessera direttamente presso la sede dell'Unione Valdera  in Pontedera Via B. Partigiane, 4 o presso la sede del polo Alta Valdera in Peccioli Via De Chirico, 11.
  • Documentazione da presentare

Per l’inizio dell’attività occorre presentare i seguenti allegati:

- N. 2 fototessera

- (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati

- Valido documento di riconoscimento

- In caso di cittadino extra comunitario copia della carta/permesso di soggiorno in corso di validità

  • Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto il rilascio del tesserino
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: nessuna
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della documentazione e ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, può trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro
Allegato Richiesta rilascio tesserino per guida turistica (55,93 KB)