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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
AGGIORNAMENTO: AGOSTO 2015
Descrizione regionale
L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali e dal Regolamento Unione Valdera.
L'attività di acconciatore può essere svolta solo occasionalmente, a domicilio del cliente, a favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione e per particolari straordinarie occasioni, dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese abilitate a operare in sede fissa.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
La segnalazione certificata di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
I trattamenti e i servizi sopra elencati possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici ed è possibile per le imprese esercenti l'attività di acconciatore vendere o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i.).
Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, escluse le attività di onocotecnica.
Il Subingresso in attività di Acconciatore può avvenire a seguito di compravendita, affitto di azienda, donazione, fusione, incorporazione, scissione, fallimento, successione mortis causa o altre cause
1. Requisiti oggettivi
-Nessuno (nel caso non si apportino modifiche)
-nel caso si apportino modifiche:
-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;
-Rispondenza dei locali destinati all’attività ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, previsti nel regolamento Unione Vadera "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 16.01.2013;
-Conformità degli impianti
Requisiti soggettivi
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui alla D.Lgs. 6.09.2011 n.159
Requisiti soggettivi professionali
- Requisiti soggettivi professionali
I requisiti professionali sono quelli previsti dall'art. 3 della legge 17.08.2005 n.174:
1. Requisiti oggettivi
L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"
Regolamento Unione Valdera approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 16.01.2013
2.Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
3. Requisiti soggettivi professionali
-Legge 17.08.2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
-Legge 14.02.1963 n.161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini”
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
L 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possono essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per il subingresso nell'attività di acconciatore occorre presentare la scia amministrativa con gli allegati in essa indicati.
Documentazione particolare da allegare alla pratica: Modulistica relativa a tassa smaltimento rifiuti (per la modulistica consultare il sito della Geofor http://www.geofor.it/index.php?id=35 oppure il sito del Comunale in base all’Ente gestore del tributo). Il file relativo alla tariffa sui rifiuti dovrà essere allegato alla pratica. Sarà cura dell’Ufficio SUAP trasmetterlo alla Geofor o al Comune interessato.
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente, dalla data di presentazione della SCIA.
Quanto e come si deve pagare
Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo - Assegnazione: Back office
Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli
Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte
Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni
Ricorso avverso il provvedimento finale: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale
Ricorso in caso di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale