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Descrizione AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2015
Regolamento DPR 290/2001, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, si intendono per:
a) prodotti fitosanitari: prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
2) influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
3) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
b) residui di prodotti fitosanitari: una o più sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario;
c) sostanze: elementi chimici e i loro composti, così come sono in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione;
d) sostanze attive: sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;
e) preparati: miscele o soluzioni composte di due o più sostanze destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti;
f) sostanze o preparati, chiamati: «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono ne' sostanze attive ne' antidoti agronomici o sinergizzanti;
g) vegetali: piante vive e parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi;
h) prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l'essiccamento o la spremitura, sempreché non si tratti di vegetali;
i) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno animale o vegetale, nonché altri agenti patogeni nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
l) animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo;
m) immissione sul mercato: la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunità, comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente. L'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità costituisce immissione sul mercato ai fini del presente regolamento. Non costituisce immissione sul mercato la consegna per l'immagazzinamento;
n) autorizzazione di un prodotto fitosanitario: atto amministrativo mediante il quale il Ministero della salute, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio italiano o in una parte di esso;
o) ambiente: le acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi;
p) difesa integrata: attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a scoraggiare lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della «difesa integrata» è la produzione di colture sane con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario;
q) prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione quali-quantitativa;
r) lettera d'accesso: un documento originale mediante il quale il proprietario di dati protetti a norma del presente regolamento consente a che il Ministero della salute utilizzi tali dati, secondo specifiche modalità e condizioni, per autorizzare un prodotto fitosanitario o approvare una sostanza attiva, un sinergizzante o un antidoto agronomico a vantaggio di un altro richiedente;
s) microrganismi: le entità microbiologiche, compresi i funghi e i virus inferiori, cellulari o non cellulari, capaci di replicarsi o di trasferire materiale genetico;
t) buona pratica fitosanitaria: pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico;
u) protezione dei dati: il diritto temporaneo del proprietario della relazione di un test o di uno studio d'impedirne l'utilizzazione a favore di un altro richiedente;
v) utilizzatore professionale: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori;
z) uso minore: uso di un prodotto fitosanitario su vegetali o prodotti vegetali che:
1) non sono ampiamente diffusi, o
2) sono ampiamente diffusi per fare fronte ad un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali;
aa) impurezza: qualunque componente, diverso dalla sostanza attiva pura e/o variante pura, presente nella materia tecnica (anche originata dal processo di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione).
2. Ai fini del presente regolamento si intendono, compresi tra i prodotti fitosanitari:
a) le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, repellente, viricida, fitoregolatrice, diserbante, nematocida, rodenticida, talpicida;
b) sostanze o preparati, chiamati «antidoti agronomici», aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto fitosanitario su certi vegetali;
c) sostanze o preparati, chiamati: «sinergizzanti», che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l'attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre:
a) sostanze o preparati, chiamati: «coadiuvanti», costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.
b) per coadiuvanti uguali: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa;
c) per: "Ministero": il Ministero della salute;
d) per: "Direzione generale": la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGSAN).
4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modificazioni, per: "corroboranti, potenziatori delle difese delle piante" sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:
1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;
2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.
5. Le sostanze, di cui al comma 4, che includono anche quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili in funzione delle proprietà di cui ai punti 1 e 2 del comma 4.".
Nel caso specifico con la SCIA si dà avvio all'attività di vendita al dettaglio in sede fissa dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti.
Si precisa che se si intendesse vendere anche altri prodotti non rientranti in questa categoria, dovrà essere presentata anche la SCIA amministrativa di commercio al dettaglio in sede fissa.
1. Requisiti oggettivi
1. La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitari, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.
2. Soggettivi morali
L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in attuazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno.Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste, dal Codice delle Leggi Antimafia; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, o dall'eventuale preposto.in caso di società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante, al preposto all?attività commerciale ed a tutti i soggetti individuati dal Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
3. Soggettivi professionali
Il titolare dell'attività o preposto all'esercizio dell'attività di vendita deve essere in possesso del certificato di abilitazione rilasciato ai sensi dell'art. 23 del DPR 23/04/2001 n. 290 e s.m.i. Vedi procedura di riferimento Rilascio/rinnovo Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti: permesso di soggiorno per lavoro autonomo;>permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro; permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare; permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;permesso di soggiorno per motivi umanitari;permesso di soggiorno per attesa occupazione; permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).
DPR 23 aprile 2001, n.290 così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55
Per completezza consultare la corrispondente sezione "Normativa".
Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico su@pweb.
Gli allegati sono descritti nella modulistica stessa.
Documentazione particolare da allegare alla pratica: Modulistica relativa a tassa smaltimento rifiuti (per la modulistica consultare il sito della Geofor oppure il sito del Comunale in base all’Ente gestore del tributo).
Il file relativo alla tariffa sui rifiuti dovrà essere allegato alla pratica. Sarà cura dell’Ufficio SUAP trasmetterlo alla Geofor o al Comune interessato.
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente, dalla data di presentazione della SCIA.
Quanto e come si deve pagare
Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo
Assegnato al Territoriale.
Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli per il Comune di: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Fauglia, Pontedera. Fausto Casati per i Comuni di: Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola. Giuliano Nardini per il Comune di Ponsacco.
Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte.
Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni
Ricorso avverso il provvedimento finale: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale