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Unione Valdera

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Rilascio-Rinnovo certificato abilitazione alla vendita prod. fitosanitari

Individuazione contrai/espandi

AGGIORNAMENTO: giugno 2015

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER CHI VENDE PRODOTTI FITOSANITARI
Il Decreto legislativo n. 150/2012 prevede alcune norme specifiche in tema di formazione professionale e di abilitazione all’esercizio della vendita ed all’acquisto dei fitosanitari.
A partire dal 26 novembre 2015:
 -chiunque intenda esercitare la vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere in possesso di un certificato di abilitazione ad hoc (sanzione da € 5.000 a € 20.000 per i trasgressori), rilasciato secondo i competenti ordinamenti regionali ai soli diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, purché abbiano frequentato con valutazione positiva i sopra accennati corsi di base; il certificato avrà validità quinquennale e sarà rinnovabile alla scadenza su istanza del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento, mentre sono fatte  salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni alla vendita già rilasciate a norma del DPR n. 290/2001 e ss. modificazioni.
- l'utilizzatore professionale che acquisti per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti dovrà essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti potranno essere utilizzati soltanto da coloro che siano muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva.
Il certificato sarà valido per cinque anni ed alla scadenza verrà rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
- nel punto di vendita dei fitosanitari dovrà esser presente almeno una persona - titolare o dipendente – che sia in possesso del relativo certificato di abilitazione e dunque dell’idoneità a fornire adeguate informazioni all’utilizzatore finale sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
- il distributore avrà l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione e l'identità dell'acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione;
- entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà adottare specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali. Decorso il termine di due anni successivi
all'adozione di dette disposizioni, sarà vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non rechino in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».
- a partire dal 26 novembre 2015, il personale del punto vendita di prodotti fitosanitari dovrà fornire all'acquirente che risulti utilizzatore “non professionale” le informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi all’uso di fitosanitari, sui pericoli derivanti dall'esposizione agli stessi ed infine sulle condizioni per un corretto stoccaggio,  manipolazione, applicazione e smaltimento di tali prodotti (sanzione da € 1.000 a € 5.000 per i trasgressori).

Requisiti contrai/espandi

Requisiti professionali:

- Aver frequentato l'apposito corso previsto dall'art. 23 del DPR 23 aprile 2001 n. 290/Dlgs n. 150 del 14/08/2012 (attestato rilasciato dall'Azienda usl);

oppure

- Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che siano stati frequentati appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I del Dlgs. 14 Agosto 2012 n. 150.

3. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti: permesso di soggiorno per lavoro autonomo;>permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro; permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare; permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;permesso di soggiorno per motivi umanitari;permesso di soggiorno per attesa occupazione;  permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Riferimenti normativi:

DPR 290 del 23 aprile 2001 così come integrato e modificato dal DPR 55 del 28/02/2012;

DLGs n. 150 del 14/08/2012

Delibera G.R.T n. 361 del 30/03/2015

Per completezza consultare la corrispondente sezione "Normativa"

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento

Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possono essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico su@pweb.

Gli allegati sono descritti nella modulistica stessa.

Quando si può iniziare l'attività: dalla data del rilascio del Certificato di abilitazione (nuovo o rinnovato)

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: O euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro

Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo

Assegnazione: Territoriale

Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli per il Comune di: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Fauglia, Pontedera. Fausto Casati per i Comuni di: Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola. Giuliano Nardini per il Comune di Ponsacco.

Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte

Termine di conclusione del procedimento in caso di intervento del Responsabile del potere sostitutivo: la metà di quello previsto all’interno del “Termine di conclusione del procedimento”.

Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni

Ricorso avverso il provvedimento finale:  Impugnabile con ricordo giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.