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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 23 del 12.06.2015
Il Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.) nel territorio dei Comuni aderenti al Servizio SUAP Servizi alle Imprese e Turismo dell’Unione Valdera, secondo la normativa nazionale Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.) e quella specifica regionale (2L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii.).
Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea, ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto.
1Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
2Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
b) essere in possesso della patente di guida, in corso di validità, per condurre il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente di cui allo specifico bando di concorso;
c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice della strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente;
d) essere iscritto al Ruolo provinciale presso la C.C.I.A.A dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della 1Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii., tenuto dalla Camera di Commercio di Pisa, come previsto dalla 2L.R. del 6 settembre 1993 n. 67 ss.mm. ii. nella sezione riservata ai conducenti di autovettura;
e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere risultato utilmente collocato nella graduatoria definitiva per il rilascio dell'autorizzaione e di mantenerla per tutta la durata dell'attività;
f) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
g) non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comuni non associati al Servizio SUAP dell'Unione Valdera;
h) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
k) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
l) disporre, in base a valido titolo giuridico, della rimessa nel territorio del Comune associato al Servizio SUAP dell’Unione, per il quale viene attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo.
L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
Le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo ed è trasferibile nei limiti e alle condizioni previste dall'1art.9 della Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 ss.mm.ii.
L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NCC "NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA (187,00 KB) |