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Unione Valdera

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AUA

Individuazione contrai/espandi

ALLEGATO A
PROCEDURA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) viene richiesta dai gestori degli
impianti di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al
rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei
seguenti titoli abilitativi:
a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26
ottobre 1995, n. 447;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152.
L’AUA va richiesta:
in caso di stabilimento/attività/impianto nuovo o di trasferimento dello stesso;
nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):
a) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall'AUA, nel
rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;
b) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla
richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova
domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'AUA.
Il gestore, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 59/2013, può non avvalersi
dell’AUA qualora si tratti di attività soggette solo a comunicazione o ad
autorizzazione di carattere generale.
Ricomprensione dei titoli abilitativi in corso di validità
Nel caso vi siano titoli in corso di validità da ricomprendere nell’AUA il gestore
potrà dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 l'invarianza delle condizioni e dei
presupposti alla base del precedente rilascio e i soggetti competenti in materia
ambientale potranno fare riferimento alla documentazione agli atti.
E' comunque facoltà della Regione valutare l'opportunità di effettuare un
aggiornamento delle prescrizioni contenute negli atti vigenti, anche acquisendo il
parere da parte dell’ente che ha rilasciato il titolo previgente all’AUA.
Casi particolari di esclusione dalla presentazione dell’istanza di AUA
Non presentano istanza di AUA gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata
Ambientale, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 1, del d.P.R. 59/2013.
Per i progetti e le attività soggette a procedura di verifica di assoggettabilità, ai
sensi dell’art. 48 LR 10/2010 e s.m.i., l'AUA può essere richiesta solo dopo che
l'autorità competente alla verifica di assoggettabilità abbia valutato di non
assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
l’intervento medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del d.P.R.
59/2013.
Non è necessaria la presentazione dell’AUA nel caso di progetti sottoposti alla
VIA laddove, in applicazione dell’art. 52 comma 2 della LR 10/2010 e dell’art. 1
comma 2 del d.P.R. 59/2013, la pronuncia di compatibilità comprenda e
sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati in materia ambientale.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’autorizzazione unica ambientale è disciplinata dalla seguente normativa:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 -
Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 -
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 99 - Attuazione della direttiva n.
86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5
febbraio 1997, n.22
Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento.
Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 - Norme per la tutela della qualità
dell’aria ambiente.
Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 - Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati.
Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento”.
Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R - Regolamento regionale di attuazione
ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni
amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della
gestione dei rifiuti e delle bonifiche.
In materia di procedimento amministrativo e di Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) si fa inoltre riferimento a:
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
DPR 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
3. DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
3.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E COMUNICAZIONI
L’istanza viene trasmessa tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive
competente per territorio utilizzando l’apposita modulistica approvata con
D.G.R. n. 905 del 28/09/2015 dai gestori degli impianti che necessitano di una
delle autorizzazioni ricomprese in AUA (cfr. paragrafo 1). Il SUAP la trasmette
dopo la verifica di ricevibilità, mediante il sistema di interoperabilità della rete
SUAP, alla Regione e ai soggetti competenti in materia ambientale (cfr.
“Procedimento amministrativo” paragrafi 3.1 e 3.2).
La Regione, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, provvede a richiedere
eventuali integrazioni, indicando il termine per il deposito delle medesime.
La data dell’inizio del procedimento coincide con la data di deposito dell’istanza
al SUAP che provvede a comunicarla al gestore.
Tutte le comunicazioni al gestore (e quindi anche le richieste di integrazione)
sono effettuate dal SUAP e tutte le comunicazioni del gestore sono indirizzate al
SUAP. La domanda si intende correttamente presentata se, entro 30 gg dalla sua
presentazione, il gestore non riceve richiesta di integrazione documentale. I
termini massimi per il deposito di integrazioni sono pari a 30 giorni durante i
quali i termini del procedimento si intendono sospesi.
Se il gestore non deposita la documentazione integrativa richiesta entro il
termine fissato l'istanza è archiviata (fatta salva la possibilità della richiesta di
proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare, come
previsto dall’art. 4, comma 3 del d.P.R. 59/2013). La comunicazione di
archiviazione è inviata dal SUAP al gestore ed ai soggetti coinvolti nel
procedimento.
3.2 ITER AMMINISTRATIVO
La conclusione del procedimento deve avvenire entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, nel caso in cui i procedimenti per il rilascio dei
titoli abilitativi sostituiti abbiano durata pari o inferiore ai 90 giorni, ovvero entro
120 giorni qualora l’AUA sostituisca titoli con durata del procedimento superiore
a 90 giorni.
L’art. 4 del d.P.R. 59/2013 nel disciplinare la procedura per il rilascio dell'AUA
delinea le seguenti tre casistiche applicative in funzione della tipologia dei titoli
sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli
stessi (in particolare, in relazione alla durata e alla necessità o meno della
conferenza di servizi).
a) PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA
NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(ARTICOLO 4, COMMA 7).
In tal caso la Regione svolge l’istruttoria acquisendo gli eventuali pareri/nulla
osta, se previsti, e adotta il provvedimento di AUA, trasmettendolo al SUAP
almeno tre giorni prima della scadenza del termine per il rilascio del titolo al
gestore.
b) PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA
NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
(ARTICOLO 4, COMMA 7):
In tal caso la Regione indice la Conferenza di Servizi di cui agli art. 14 e seguenti
della L. 241/90 convocando i soggetti competenti in materia ambientale ed
eventuali soggetti portatori di interessi. La richiesta di integrazioni può essere
effettuata nell’ambito della Conferenza di Servizi.
Sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, la Regione adotta il
provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP almeno tre giorni prima della
scadenza del termine per il rilascio del titolo al gestore.
c) PROCEDIMENTI IN CUI È NECESSARIO ACQUISIRE, OLTRE
ALL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, ULTERIORI ATTI DI
ASSENSO O AUTORIZZAZIONI (ARTICOLO 4 COMMA 4 E 5):
In questo caso l’AUA costituisce uno dei diversi endoprocedimenti che
compongono il procedimento unico SUAP normato dall’art. 7 del DPR 160/2010,
A seconda della durata dei procedimenti, il SUAP ha facoltà di indire (se
procedimenti di durata pari o inferiore a 90 giorni) o indice (se procedimenti di
durata superiore a 90 giorni) la Conferenza di Servizi ex art. 7 del DPR 160/2010
convocando l’autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale
ed eventuali ulteriori soggetti ex art. 14ter c. 2bis e 2ter L.241/90.
Pertanto:
- Il SUAP indice, se necessaria, la Conferenza di Servizi di cui all’art.7 del DPR
160/2010 entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
- La Regione, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del DPR n. 59/2013, promuove il
coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale e adotta il
provvedimento di AUA che confluisce nel titolo unico rilasciato dal SUAP ai sensi
dell’art. 7 del DPR n. 160/2010. Laddove il SUAP abbia indetto la Conferenza di
Servizi, l’AUA è adottata dalla Regione, raccolti gli esiti degli endoprocedimenti,
nell’ambito della suddetta Conferenza di Servizi.
- L’AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal
SUAP, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 6 bis,
L. 241/1990.
- Il SUAP rilascia al gestore il provvedimento unico di all’art.7 del DPR 160/2010
entro 120 (o 150 giorni in presenza di richiesta di integrazioni) nel caso in cui
almeno uno dei termini di conclusione dei procedimenti sostituiti sia superiore a
90 giorni, oppure entro 90 giorni, nel caso in cui i termini dei procedimenti
sostituiti siano inferiori o uguali a 90 giorni.
3.2.1 Procedimento di durata pari a 90 giorni
In caso di procedimenti di durata inferiore o uguale a 90gg, ai sensi dell’art. 4
comma 7 e/o dell’art. 4 comma 4 la Regione procede ad acquisire i pareri come
da prospetto sotto riportato
Art. 3 c. 1 lettera a) del d.P.R. 59/13 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II
del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
oautorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 commi 1 e 4 L.R. 20/2006
(acque reflue industriali, urbane e meteoriche contaminate non recapitanti in
pubblica fognatura):
DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie
di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e
della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.
R.T. DIFESA DEL SUOLO: Parere per le materie inerenti gli scarichi in corpi idrici
sulla necessità di acquisire l’autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.
ENTE GESTORE DELLA STRADA: Parere nel caso di scarichi per eventuale
autorizzazione in fossetta stradale.
R.T. RISERVE NATURALI: Interazioni con aree protette e SIC-SIR e ZPS.
PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
parere su eventuali vincoli da PTC.
o autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 4 comma 2 L.R. 20/2006 (acque
reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura):
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Allegato tecnico da ricomprendere nell’atto di
AUA relativo alle competenze di cui al Titolo III del D.Lgs. 152/06 (scarico di
acque domestiche ed assimilate fuori pubblica fognatura) entro 30 giorni.
 Se potenzialità superiore a 100 AE: DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE
COMPETENTE: Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b)
in materia di tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI
SERVIZI.
 Nel caso di riutilizzo delle acque depurate : AZIENDA USL TERRITORIALMENTE
COMPETENTE: Parere per le materie di cui al c. 4 capo II titolo I della Legge
833/78 in materia di inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo e in
materia di sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, entro 30 giorni.
R.T. DIFESA DEL SUOLO: Parere per le materie inerenti gli scarichi in corpi idrici
sulla necessità di acquisire l’autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.
ENTE GESTORE DELLA STRADA: Parere nel caso di scarichi per eventuale
autorizzazione in fossetta stradale.
o autorizzazione agli scarichi idrici di cui all'art. 5 L.R. 20/2006 (acque reflue
recapitanti in pubblica fognatura):
GESTORE del Servizio Idrico Integrato: istruttoria tecnica.
 Se nuovo scarico DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE:
Parere per le materie di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di
tutela ambientale e della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.
Art. 3 c. 1 lettera b) del D.P.R. 59/13 - comunicazione preventiva di cui
all'articolo 112 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi
oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Allegato tecnico da ricomprendere nell’atto di
AUA relativo alle competenze di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/06 (utilizzazione
agronomica), entro 30 giorni;
Art. 3 c. 1 lettera d) del d.P.R. 59/13 - autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: parere per le materie di cui alla R.D.1265/34 –
segnalazione di eventuali situazioni di rischio sanitario, o di zone che richiedono
particolare tutela ambientale, entro 30 giorni.
Art. 3 c. 1 lettera e) del d.P.R. 59/13 - comunicazione o nulla osta di cui
all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge
quadro sull’inquinamento acustico);
DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie
di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e
della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE: parere ed eventuale allegato tecnico da
ricomprendere nell’atto di AUA relativo alle competenze di cui alla L. 447/95
(inquinamento acustico), entro 30 giorni.
Art. 3 c. 1 lettera f) del D.P.R. 59/13 – autorizzazione all'utilizzo dei fanghi
derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie
di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e
della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.
Art. 3 c. 1 lettera g) del d.P.R. 59/13 – comunicazioni in materia di rifiuti di cui
agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE COMPETENTE: Parere per le materie
di cui alla L.R. 30/2009 art. 5 c. 1 lettera b) in materia di tutela ambientale e
della salute – nei tempi sanciti dalla CARTA DEI SERVIZI.
R.T. RISERVE NATURALI: Interazioni con aree protette e SIC-SIR e ZPS.
PROVINCIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
parere su eventuali vincoli da PTC.
Qualora i pareri non pervengano entro i termini sopra indicati si considereranno
acquisiti e favorevoli ad esclusione dei pareri resi da soggetti competenti in
materia ambientale designati dalla norma regionale come autorità competenti
nel caso di titoli abilitativi che prevedano un’autorizzazione espressa.
La Regione può comunque, ai sensi dell’art 14 della legge n. 241/1990 e del
Capo II del Titolo II della L.R.40/2009, procedere all'indizione della Conferenza di
servizi e/o alla convocazione del Comitato tecnico consultivo per gli scarichi oltre
che nei casi di cui all’art. 22 della L.R.40/2009, nei seguenti casi:
in presenza di parere contrario di alcune delle amministrazioni coinvolte nel
procedimento o di difformità fra i pareri resi;
qualora non pervengano nei termini di cui sopra i pareri di soggetti competenti
in materia ambientale designati come autorità competente dalla norma
regionale per i titoli abilitativi che prevedano un’autorizzazione espressa;
necessità, in caso di procedimenti complessi, di valutare contestualmente le
diverse problematiche ambientali connesse al rilascio dell’AUA;
su richiesta del proponente.
3.2.2 Procedimento di durata pari a 120 giorni
Tale procedimento si applica nei casi in cui tra i titoli sostituiti dall'AUA sia
inclusa l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del
D.Lgs. 152/06.
Nel caso di procedimenti di durata superiore a 90 gg di cui all’art. 4 comma 7, la
Regione convoca alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della
L.241/90 e s.m.i.. ed ai sensi del Capo II del Titolo II della L.R.40/2009 i seguenti
soggetti: AZIENDA USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ove previsto sulla
base dei pareri di cui al par. 3.21), DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE
COMPETENTE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nonché gli ulteriori soggetti
competenti come da prospetto di cui al par. 3.2.1
Nel caso di procedimenti di durata superiore a 90 gg di cui all’art. 4 comma 5, la
Regione, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del DPR n. 59/2013, promuove il
coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale (AZIENDA USL
TERRITORIALMENTE COMPETENTE, DIPARTIMENTO ARPAT TERRITORIALMENTE
COMPETENTE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE, nonché gli ulteriori soggetti
competenti come da prospetto riportato al par. 3.2.1) e partecipa alla conferenza
dei servizi indetta dal SUAP ex art. 7 DPR 160/2010.
3.3 DURATA
L'AUA ha durata pari a 15 anni, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013,
a decorrere dalla data dell’adozione del provvedimento.
4. RINNOVO
Il rinnovo dell’AUA deve essere richiesto dal gestore alla Regione, tramite il
SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza secondo quanto previsto dall’art. 5
del d.P.R. 59/2013.
5. MODIFICHE
Le modifiche sono disciplinate dall’art. 6 del Regolamento.
Sono sostanziali ai fini dell’AUA le modifiche che risultano essere sostanziali ai
fini delle normative (nazionali e regionali) settoriali.
Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda
di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d.P.R. 59/2013. L’iter
procedurale è analogo a quello previsto per una nuova istanza di AUA
Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell’attività o
dell’impianto ne dà comunicazione alla Regione salvo quanto previsto dal c. 3
dell’art. 6 del d.P.R. 59/2013, nel caso in cui quest’ultima non si esprima entro
60 gg dalla comunicazione, può procedere all’esecuzione della modifica. La
Regione provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto e tale
aggiornamento non incide sulla durata dell’autorizzazione.
6.TARIFFARIO
Si applica il tariffario di seguito riportato.
TARIFFARIO AUA
1. PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Nel presente documento sono stabilite le modalità di determinazione e
versamento delle tariffe o diritti istruttori per i procedimenti di rilascio,
modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA), disciplinata dal DPR 59/2013 (di seguito
“Regolamento”).
Le tariffe sono date dalla somma degli oneri istruttori relativi a ciascun
titolo, determinati secondo le modalità riportate nella SEZIONE 2
“ONERI ISTRUTTORI” e nel rispetto dei principi riportati di seguito.
1.2 ONERI SUAP
I SUAP possono stabilire diritti istruttori per i procedimenti disciplinati
dal Regolamento il cui ammontare deve essere modulato in funzione
della tipologia di procedimento (rilascio, modifica sostanziale, rinnovo,
voltura) e, conseguentemente, delle azioni a carico del SUAP.
Sarà cura del SUAP rendere disponibili ai Gestori le informazioni
relative all’ammontare degli oneri da versare e le relative modalità di
versamento.
1.3 ONERI ISTRUTTORI FISSI E VARIABILI
Gli oneri istruttori sono di due tipologie:
Oneri FISSI da versare al momento della presentazione dell’istanza;
Oneri VARIABILI relativi a specifici pareri laddove espressamente
richiesto dalle normative settoriali.
Gli oneri FISSI devono essere versati al momento della presentazione
dell’istanza AUA, allegando all’istanza medesima la copia dell’avvenuto
versamento.
Gli oneri VARIABILI dovranno essere versati nell’ambito del
procedimento istruttorio, su richiesta dei soggetti interessati qualora
siano necessari gli specifici pareri, salvo diversamente disposto dagli
stessi soggetti interessati.
La Regione, a conclusione dell’istruttoria, congiuntamente agli atri
soggetti competenti in materia ambientale e ognuno per le proprie
competenze, verifica la corrispondenza degli oneri versati ai criteri
definiti nel presente documento, provvedendo eventualmente alla
rideterminazione della tariffa medesima e procedendo, nel caso, a
richiedere i relativi conguagli.
1.4 TIPOLOGIA ISTANZA
Al momento della presentazione dell’istanza gli oneri devono essere versati
per i titoli oggetto dell’istanza di AUA, ovvero nei casi in cui viene richiesta
una nuova autorizzazione, il rinnovo o la modifica sostanziale dell’esistente
titolo. Eventuali oneri relativi alla necessità di istruttoria dei titoli vigenti
possono essere successivamente richiesti.
1.5 RIDUZIONI DELLE TARIFFE
Sono previste le seguenti riduzioni da applicare alle tariffe:
- 40 % in caso di registrazione ai sensi del regolamento EMAS;
- 30% in caso di imprese in possesso di certificazione ambientale UNI
EN ISO 14001;
-15% nel caso di micro imprese secondo la definizione di cui al DM
18/04/2005 (allegare autocertificazione).
1.6 MODIFICHE E RINNOVO DELL’AUA
Modifiche sostanziali
Gli oneri istruttori devono essere versati per i titoli oggetto di modifica
sostanziale.
Qualora la Regione rilevi la necessità di estendere l’istruttoria agli altri titoli
a questi si applicano i criteri di cui al paragrafo 1.3.
Modifiche non sostanziali
Le modifiche non sostanziali non comportano l’aggiornamento dell’AUA; non
sono pertanto previsti oneri istruttori.
L’eventuale aggiornamento sarà poi effettuato in fase di rinnovo; sino a tale
data la comunicazione di modifica non sostanziale sarà conservata insieme
all’AUA vigente.
Rinnovo dell’AUA
Al rinnovo senza variazioni dell’Autorizzazione Unica Ambientale si applica
quanto previsto alla SEZIONE 2 “ONERI ISTRUTTORI”; saranno oggetto di
rinnovo e, quindi di istruttoria, tutti i titoli contenuti nell’AUA.
2. ONERI ISTRUTTORI
A1. Autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi della parte
Terza del D.Lgs.152/06
Per tali oneri si rimanda a quanto stabilito dall’A.I.T. per l’effettuazione
dell’istruttoria tecnica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
A2. Autorizzazione allo scarico fuori fognatura ai sensi della
parte Terza del D.Lgs.152/06
Si applicano i seguenti oneri istruttori:
- rinnovi/modifiche: 50,00 €;
- nuovo impianto: 100,00 €.
B. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs.152/06
Si applicano i seguenti oneri istruttori:
Tipologia atto Oneri
istruttori
Nuovo impianto, trasferimento impianto
300,00 €
Modifica sostanziale
200,00 €
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza senza
modifiche 150,00 €
Rinnovo dell’autorizzazione in scadenza con
modifiche 250,00 €
C. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’art. 272 del D.Lgs.152/06 (autorizzazione
generale)
Gli oneri istruttori relativi alle autorizzazioni di carattere generale
ricomprese nell’AUA sono pari a 100,00 €.
D. Comunicazione o nulla osta di cui all’art.8, comma 4 o
comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n.447
Gli oneri istruttori per il rilascio di tale parere sono stabiliti dal Comune
competente territorialmente.
E. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo
di depurazione in agricoltura di cui all’art.9 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.99
Gli oneri istruttori relativi al rilascio dell’autorizzazione allo
spandimento fanghi in agricoltura ammontano a 180,00 €, con una
maggiorazione di 18,00 per ogni 10 ettari di terreno interessato dallo
spandimento.
F. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216
del D.Lgs.152/06
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 214, comma 6, del
D.Lgs. 152/2006 resta ferma la quantificazione dell’importo del diritto di
iscrizione annuale stabilito con Decreto Ministeriale 21 luglio 1998, n. 350
del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

Requisiti contrai/espandi

Cosa serve contrai/espandi