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Unione Valdera

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Strutture ricettive extra - alberghiere per l'ospitalità collettiva e con le caratteristiche della civile abitazione

Individuazione contrai/espandi

La nuova legge regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 sul turismo: "Testo unico sul sistema turistico regionale" riscrive, introducendo alcune novità, il precedente "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ossia la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 che è stata oggetto di molteplici modifiche nel corso degli anni. L'operatività della legge regionale sarà completata con un Regolamento regionale di attuazione da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo testo unico, ossia 180 dal 12 gennaio 2016

Si riportano di seguito le principali novità.

Titolo III Imprese turistiche - capo II  Altre strutture ricettive
E' la parte della legge regionale n. 86/2016 che disciplina le strutture extra-alberghiere:

  • le strutture ricettive extra - alberghiere per l'ospitalità collettiva:
    case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi
  • le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile- abitazione: esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca; i residence; le locazioni turistiche.

Case per ferie e Ostelli per la gioventù
La legge regionale precisa meglio i soggetti gestori delle Case per ferie e Ostelli per la gioventù: soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative) e vengono definiti i soggetti che possono essere ospitati.

Case per ferie
Sono gestite al di fuori dei normali canali commerciali.

Rifugi escursionistici
La legge regionale ribadisce che sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti e siti lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Tale categoria., ad esempio, è funzionale per l'ospitalità lungo la Via Francigena.

Affittacamere e bed&breakfast
La legge regionale precisa che possono essere esercitati sia in forma  imprenditoriale, sia in forma non professionale. Nel B&B sono forniti l'alloggio e i servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

Case Appartamenti vacanze e residenze d'epoca
La legge regionale ribadisce che sono gestiti in forma imprenditoriale

Locazioni turistiche
La necessità di una regolazione è conseguenza del fatto che il fenomeno ha assunto, negli ultimi anni, dimensioni inimmaginabili dovute alle nuove opportunità offerte dalle piattaforme informatiche. Mentre, negli anni passati, la locazione turistica era essenzialmente una integrazione al reddito familiare per chi possedeva uno o pochi appartamenti, oggi essa rappresenta una formidabile forma di concorrenza a tutte le strutture ricettive (alberghiere o meno). Pertanto, vengono stabiliti i parametri oltre i quali la gestione di alloggi esclusivamente destinati a locazione turistica presenta le caratteristica di una attività professionale e non residuale.

Le locazioni turistiche possono essere esercitate:

1) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:

a) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

b) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;

2) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

La norma precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

  • i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità  degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.

I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare dovranno comunicare, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta (quali, ad esempio: il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto; gli arrivi e le presenze turistiche)

Requisiti contrai/espandi

Cosa serve contrai/espandi