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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Ai sensi dell'art. 70 della Legge Regione Toscana n. 86/2016, sono definite Locazioni turistiche le locazioni per finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari.
Dal 1 MARZO 2019 ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, dovrà utilizzare la piattaforma online messa a disposizione dal Comune capoluogo di Provincia (Pisa) per trasmettere la comunicazione al Comune ove l'alloggio è situato.
La comunicazione deve essere effettuata entro 30 gg. dalla stipula del primo contratto di locazione relativo all'alloggio ed il relativo abbligo risponde alla necessità che le Amministrazioni hanno di avere un quadro conoscitivo del fenomeno delle locazioni turistiche, utile ai fini statistici, ma anche per poter meglio calibrare le politiche sul territorio.
La comunicazione deve essere effettuata per ogni alloggio locato, in quanto ad ogni alloggio verrà attribuito un proprio codice identificativo.
L’avvio dell’attività ricettiva di locazione turistica risulta possibile esclusivamente a seguito della compilazione sulla piattaforma dedicata del format on-line, disponibile sul sito web accessibile dal seguente link:
http://servizi.toscana.it/?tema=turismo
Di seguito il link alla pagina web della Regione Toscana dedicata alla nova piattaforma online
http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
Attraverso la piattaforma regionale, l'utente esaurisce gli adempimenti amministrativi verso il SUAP, compila la sezione relativa alle presenze ISTAT e può accedere direttamente al sito web della Questura - piattaforma telematica AlloggiatiWeb (le credenziali saranno rilasciate dalla Questura e dovranno essere utilizzate per il caricamento dei dati anagrafici delle persone alloggiate, secondo i dettagli del regolamento visualizzabile sul programma). Per i Comuni in cui è vigente l'imposta di soggiorno, si rimanda invece all'Ufficio Tributi comunale interessato.
Le locazioni turistiche possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica e devono possedere i seguenti requisiti:
i requisiti strutturali e igienico- sanitari previsti per le case di civile abitazione;
le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.
Non si considera locazione turistica l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario nell’ambito dell’economia della condivisione (sharing economy), cioè nel caso di scambio di fruizione dell’alloggio.
Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui all’art. 70 Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 o che la svolgano in assenza dei requisiti richiesti o che non espongano i prezzi all’interno dell’alloggio sono soggetti a sanzioni amministrative specifiche.
Questura di Pisa Alloggiatiweb Modulo richiesta credenziali (363,03 KB) |
Questura di Pisa Alloggiatiweb Chiarimenti (68,74 KB) |