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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Aggiornamento 2017
Oltre a quanto di seguito indicato relativamente al subingresso di attività, si rinvia alla scheda procedurale dell'INIZIO ATTIVITA' di affittacamere, nella quale sono inseriti i link alla normativa di settore aggiornata.
Il Subingresso in attività di affittacamere professionale può avvenire a seguito di compravendita, affitto di azienda, donazione, fusione, incorporazione, scissione, fallimento, successione mortis causa o altre cause
A seguito del subingresso deve essere comprovato il rispetto e il mantenimento di tutti i requisiti oggettivi previsti per l'inizio di attività, indicati nela scheda procedurale per l'inizio attività e che per completezza si riportano qui di seguito:
-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia
-Requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le civili abitazioni, anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.
In particolare: l’art. 47 del D.P.G.R. 47/R/2018 prevede
Secondo l'art 14 del D.P.G.R. 47/R/2018 all'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.
Qualora con il subingresso venisse effettuata anche la modifica dell'insegna o targa si ricorda che il contrassegno identificativo dei bad and breakfast è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dall’Allegato II, Cap. I e II del Regolamento C.E. n.852/2004 (nel caso di preparazione o somministrazione alimenti e bevande).
- Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.
A partire dal 1 gennaio 2016 le funzioni amministrative in materia di turismo vengono esercitate per tutta la Provincia di Pisa dal Comune Capoluogo. Pertanto l'Ufficio Turismo della Provincia di Pisa non è più attivo e di conseguenza tutte le comunicazioni in materia (comprese le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive) dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Pisa.
Requisiti soggettivi
Il titolare subentrato deve dichiarare:
- non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
- non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
- nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il gestore deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore.
Il titolare o il gestore o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .
Riferimenti normativi
Requisiti oggettivi
L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale".
Decreto del presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018 n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)".
D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".
D.M. 9.04.1994 e D.M. 6/10/2003 e DPR 151/2011 (allegati) in materia di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive-turistico-alberghiere
Decreto del 22.01.2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, comma 13, lett. a) della L. n.248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB con il modello di SCIA scaricabile al presente Link
l'art. 60 dalla LR 58/2017 recita:1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.
(il comma 4 è stato abrogato con la LR 58/2017).
Infine è stata modificata la disposizione relativa agli obblighi di comunicazione periodica per le strutture ricettive abrogando l'obbligo di comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno anche in caso di assenza di variazioni e fissando invece il termine del 30 aprile per le comunicazioni in casi di variazioni.
Pertanto l'art. 83 della Legge 86/2016 recita:
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.
(il punto b) è stato abrogato con la LR 58/2017)
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente