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Le manifestazione di sorte locale che possono essere svolte previa comunicazione al Comune nel cui territorio verrà effettuata l’estrazione, sono definite in questi termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26.10.2001):
La normativa consente lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, solo nei seguenti casi:
Tra i soggetti sopra indicati, quelli sottoposti all’obbligo di comunicazione preliminare al Comune e alla Prefettura competente per territorio sono quelli ricompresi nella tipologia a) e nella tipologia b), in quest’ultimo caso unicamente quando la manifestazione di sorte organizzata dal partito o dal movimento politico non rimanga circoscritta all’ambito di svolgimento di una manifestazione locale promossa dallo stesso (ad esempio, festa di partito). In caso contrario, ovvero quando la manifestazione di sorte locale si svolge esclusivamente nell’ambito di una manifestazione politica organizzata dal partito o movimento politico, non è previsto l’obbligo di comunicazione al Comune.
I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
I promotori delle manifestazioni di sorte locale sono tenuti a dare avviso pubblico delle modalità di svolgimento della stessa presso tutti i Comuni interessati attraverso domanda di affissione dell’avviso all’Albo Pretorio.
Il rappresentante dell’ente organizzatore deve svolgere tutti gli adempimenti relativi all’estrazione e alla chiusura delle operazioni alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale da consegnare all’incarico del Sindaco e da inviare al Prefetto.
Inoltre,