AGGIORNAMENTO: aprile 2017
NB. La regione Toscana ha modificato il regolamento regionale per l'esercizio delle attività agrituristiche con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2017, n. 14/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”), che entra in vigore il 15/04/2017.
per maggiori dettagli: http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarietà con l'attività agricola che deve rimanere principale.
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla normativa di riferimento: a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali; b) l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti; c) l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale; d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte al di fuori dell'ambito agrituristico.
La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica. La connessione dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzati nell'attività agricola, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione; b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.
1. Requisiti oggettivi
Per lo svolgimento dell'attività agrituristica possono essere utilizzati:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 3.01.2005 n.1
art 79;
d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.
L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.
L'attività di ospitalità è svolta negli immobili in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiuntivi non sono conteggiati ai fini della determinazione dei posti letto derivanti dalla principalità dell'attività agricola.
L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.
Le attività di escursionismo o di ipppoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.
Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale.
Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aereo - illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria.Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone.
Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone. Nello svolgimento dell'attività didattiche, divulgative, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento di attuazione. Per lo svolgimento di dette attività devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.
Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato dalla L.R. 9 marzo 2006 n. 8.
E' stato introdotto, dal 15/04/2017, un nuovo sistema di classificazione per uniformarsi alle regole statali atte a garantire uniformità a livello nazionale. Dalle "spighe" si passa ai "girasoli" (anche se possono sembrare soli splendenti). Ai sensi del DM 13/02/2013 e poi del DM 03/06/2014 la classificazione è espressa con 1 fino a 5 girasoli.
Tutte le strutture avranno di diritto ad 1 girasole con la presentazione della SCIA. Come da DM 13/02/2013, solo gli agriturismi con pernottamento potranno aumentare i girasoli e arrivare fino a 5. Per il calcolo si rimanda al nuovo allegato B.
Le strutture esistenti si devono adeguare entro il 31/12/2017 presentando dichiarazione al SUAP (quelle con pernottamento). Oltre al logo / targa identificativa con obbligo di esposizione, vedere la questione del "marchio": nuovo art. 6-bis e http://www.agriturismoitalia.gov.it (scaricare manuale del marchio).
Devono essere osservate in ogni caso, le norme del Regolamento di attuazione dell'art. 1 della l 09.01.89 n.13: Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata e le disposizioni applicative in materia di abbattimento barriere architettoniche in edifici sedi di imprese turistiche, dei regolamenti edilizi comunali.
2. Requisiti soggettivi morali
Non possono esercitare l'attività agrituristica: a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensidell'articolo 2135 del codice civile; b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente,con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione; e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
3. Requisiti soggettivi professionali
L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'
articolo 2135 del codice civile. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione,D.
lgs 25.07.98, n°286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .
Riferimenti normativi:
1. Requisiti oggettivi art 2135 Cod.civ; L 09.01.89 n. 13; L.R. 23.06.03 n.30;L.R. 3.01.2005 n.1; L.R. 03.08.04 n. 46R
2. Requisiti soggettivi morali l 29.03.01 n. 135;
D.Lgs. 6.09.2011 n.159; rd 18.06.31 n. 773; dlgs 08.08.94 n. 490
3. Requisiti soggettivi professionali cc, lr 23.06.03 n.30; dpgr 03.08.04 n. 46R
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari D.
lgs 25.07.98, n°286; l 06.03.98 n. 40; dpr 31.08.99 n. 394