unionevaldera@postacert.toscana.it
Unione Valdera

Bientina | Buti | Calcinaia | Capannoli | Casciana Terme Lari | Chianni | Fauglia | Palaia | Pontedera | Terricciola

Modifiche attività Affittacamere

Individuazione contrai/espandi

Aggiornamento 2017

Oltre a quanto di seguito indicato relativamente alle modifiche di attività, si rinvia alla scheda procedurale dell'INIZIO ATTIVITA' di affittacamere nella quale sono inseriti i link alla normativa di settore aggiornata. 

Requisiti contrai/espandi

Per qualsiasi modifica da apportatare ad una attività di affittacamere già avviata devono essere rispettati i requisiti oggettivi e soggettivi già indicati nella scheda procedurale dell'inizio attività e che per completezza si riportano qui di seguito:

-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia

-Requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le civili abitazioni, anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.

In particolare: l’art. 47 del D.P.G.R. 47/R/2018 prevede

2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico, completo di wc, lavabo, vascada bagno o doccia, bidet o soluzione equivalent e, specchio, ogni otto posti letto o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti e un tavolo.
6. Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
d) addetto sempre repe ribile;
e) wi- fi, tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Secondo l'art 14 del D.P.G.R. 47/R/2018 all'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile l’insegna o la targa contenente la denominazione e l’indicazione della tipologia e del livello di classificazione, ove prevista.

Qualora la modifica richiesta riguardasse l'insegna o la targa si ricorda che il contrassegno identificativo dei bad and breakfast è definito con atto del dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dall’Allegato II, Cap. I e II del Regolamento C.E. n.852/2004 (nel caso di preparazione o somministrazione alimenti e bevande).

- Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.

- All'interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.

- Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

Requisiti soggettivi

- non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

- non sussistenza nei propri confronti, e nei confronti di tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia, delle cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159

- nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il gestore deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o al gestore.

Il titolare o il gestore o il rappresentante, se non presenti nell'esercizio, devono comunque essere reperibili.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Riferimenti normativi

Requisiti oggettivi

L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale".

Decreto del presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018 n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)".

D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

D.M. 9.04.1994 e D.M. 6/10/2003 e DPR 151/2011 (allegati) in materia di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive-turistico-alberghiere

Decreto del 22.01.2008 n.37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11- quaterdecies, comma 13, lett. a) della L. n.248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"

Rquisiti soggettivi

R.D. 18.06.1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

Cosa serve contrai/espandi

Per le modifiche all'attività esistente, l'art. 18 del DPGR n. 47/R/2018 prevede che "Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate allo SUAP".

L'art. 60 dalla LR 58/2017 recita:

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

(il comma 4 è stato abrogato con la LR 58/2017).

Infine è stata modificata la disposizione relativa agli obblighi di comunicazione periodica per le strutture ricettive abrogando l'obbligo di comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno anche in caso di assenza di variazioni e fissando invece il termine del 30 aprile per le comunicazioni in casi di variazioni.

Pertanto l'art. 83 della Legge 86/2016 recita:
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:

a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso; 

b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.

(il punto b) è stato abrogato con la LR 58/2017)

In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al SUAP, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.
 
Il SUAP trasmette alla Provincia copia della SCIA, le eventuali variazioni degli elementi della SCIA.

Cosa serve contrai/espandi

Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB con il modello di SCIA scaricabile al presente Link

Quando si può iniziare l'attività: immediatamente

  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed entro 60 giorni dalla data presentazione dell'istanza il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,00 euro