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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Aggiornamento 2017
La cessazione dell'attività di affittacamere è presentata al SUAP in cui è ubicata la struttura mediante la presentazione della modulistica allegata alla presente scheda procedurale.
Il SUAP trasmette alla Provincia e al Comune in cui era insediata l'attività la comunicazione di cessazione dell'attività.
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
l'art. 60 dalla LR 58/2017 recita:
1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.
(il comma 4 è stato abrogato con la LR 58/2017).
Infine è stata modificata la disposizione relativa agli obblighi di comunicazione periodica per le strutture ricettive abrogando l'obbligo di comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno anche in caso di assenza di variazioni e fissando invece il termine del 30 aprile per le comunicazioni in casi di variazioni.
Pertanto l'art. 83 della Legge 86/2016 recita:
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.
(il punto b) è stato abrogato con la LR 58/2017)
Decorrenza della cessazione: immediata