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Unione Valdera

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Inizio Attività Albergo

Individuazione contrai/espandi

 

Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

Gli alberghi devono possedere i requisiti strutturali rispetto alla superficie minima delle camere da letto, così come specificato dalla normativa di settore, nonché requisito tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Ai fini della classificazione devono possedere i requisiti elencati nell'allegato C della norma di settore. Ai fini della prevenzione incendi, fino a 50 posti letto prima di iniziare l'attività occorre una scia che produce gli stessi effetti dell'istanza rilascio CPI; per una capacità superiore ai 50 pl occorre il parere di conformità sul progetto.

INSEGNA: deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa d'esercizio indicante nome, tipologia e livello di classificazione.

A partire dal 1 gennaio 2016 le funzioni amministrative in materia di turismo vengono esercitate per tutta la Provincia di Pisa dal Comune Capoluogo. Pertanto l'Ufficio Turismo della Provincia di Pisa non è più attivo e di conseguenza tutte le comunicazioni in materia (comprese le comunicazioni prezzi delle strutture ricettive) dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Pisa.

2. Requisiti soggettivi morali

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dal T.U. delle leggi antimafia vigente. Devono essere rispettati i requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. in riferimento a quanto previsto per i titolari di licenze di pubblico esercizio e autorizzazioni di polizia.

3. Requisiti soggettivi professionali

Non sono previsti requisiti professionali.


4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi 

L.R. 20 dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale".

Decreto del presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018 n. 47/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)".

D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

 


2. Requisiti soggettivi morali

D.Lgs. 6/09/2011 n. 159


3. Requisiti soggettivi professionali

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

dlgs 25.07.98 n. 286; dpr. 31.08.99 n. 394;L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività

Cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Adempimenti di Pubblica sicurezza

I titolari della struttura ricettiva (così come i privati proprietari di appartamenti affittati occasionalmente ai turisti per periodi inferiori a 30 giorni) dovranno aderire al servizio AlloggiatiWeb per la comunicazione telematica dei nominativi delle persone alloggiate.


- La Questura si Pisa ha precisato che sul programma di caricamento dati il nome della struttura sarà "Appartamento privato (Cognome)"-

La modulistica di domanda che i titolari e proprietari privati devono restituire compilata alla Questura, insieme alla copia di un loro documento, va inviata tramite PEC all'indirizzo utl.quest.pi@pecps.poliziadistato.it

Le credenziali verranno loro spedite sempre via PEC.

In mancanza di PEC la richiesta di adesione andrà consegnata a mano presso il commissariato competente, e le credenziali dovranno essere ritirate a mano sempre allo stesso commissariato, chiaramente con tempi molto diversi rispetto all'invio per mezzo di posta certificata.

Sul sito indicato sono caricati i files sui chiarimenti foniti dalla Questura e la Domanda di richiesta delle credenziali di accesso al servizio AlloggiatiWeb

  • Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: comunicazione relativa alla tariffa/tassa smaltimento rifiuti.
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Allegato D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (277,77 KB)
    Allegato DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2018, n. 47/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (202,22 KB)
    Allegato Scia inizio attività Albergo (83,38 KB)