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Unione Valdera

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Inizio attività Residenza d'Epoca

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal Dlgs n. 42 del 22.01.2004, che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze.
Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, nonché gli alloggi agrituristici, che rispondono ai requisiti relativamente al pregio storico-architettonico dell'immobile, possono assumere la denominazione di "Residenze d'epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.


B1 - ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Descrizione regionale

La denominazione di ciascuna residenza d'epoca, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultano contigue; non è inoltre consentito assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

Nella gestione delle residenze d'epoca devono essere assicurati i servizi essenziali ed i requisiti tecnici e igienico-sanitari (che sono quelli previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali): a) previsti per gli esercizi di affittacamere, qualora l'offerta riguardi camere, ossia per quanto riguarda i servizi minimi:- pulizia giornaliera dei locali; - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; - addetto sempre reperibile;b) previsti per le case e appartamenti per vacanze, qualora l'offerta riguardi unità abitative, ossia per quanto riguarda i servizi minimi:- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana; - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; - addetto sempre reperibile; - recapito e ricevimento degli ospiti; - televisore; - frigorifero; - manutenzione dell'unità abitativa, riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate.c) portineria almeno dodici ore al giorno; d) uno o più locali comuni di soggiorno e almeno un locale bagno comune; e) televisore ad uso comune; f) conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento; g) possibilità utilizzo del telefono della struttura; h) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno due volte alla settimana. Alle residenze d'epoca si applicano quindi, tutte le disposizioni relative agli esercizi di affittacamere e case appartamenti vacanza, ad eccezione del numero massimo dei posti letto e delle camere.Presso tali strutture, deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa con la denominazione nonché l'indicazione della tipologia.Devono essere osservate in ogni caso, le norme del Regolamento di attuazione della l 09.01.89 n. 13 art 1:"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata" e le disposizioni applicative in materia di abbattimento barriere architettoniche in edifici sedi di imprese turistiche, dei regolamenti edilizi comunali.

2. Requisiti soggettivi morali

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall?art. 10 della l 31.05.65 n. 575, riportate all?Allegato 1 del dlgs 08.08.94 n.490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Devono inoltre essere rispettati gli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con rd 18.06.31 n.773.Per l'esercizio dell'attività, è obbligatoria la designazione di un gestore in tutti i casi in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. E' prevista la possibilità che il titolare o il gestore nominino loro rappresentanti purché in possesso dei i requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.L'esercizio dell?attività è soggetto all?iscrizione al Registro delle Imprese.

3. Requisiti soggettivi professionali
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi
l 29.03.01 n. 135, l 09.01.89 n. 13; L.r. 20/12/2016, n. 86; dpgr 23.04.01 n. 18/R
2. Requisiti soggettivi morali
l 29.03.01 n. 135; l 31.05.65 n. 575; rd 18.06.31 n. 773; dlgs 08.08.94 n. 490
3. Requisiti soggettivi professionali

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
dlgs 25.07.98 n. 286; l 06.03.98 n. 40; dpr 31.08.99 n. 394

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività

Cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • Modalità di presentazione della pratica:le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.  
  • Documentazione da presentare
  • Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: comunicazione relativa alla tariffa/tassa smaltimento rifiuti
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Allegato Scia inizio attività Residenza D'Epoca ( bytes)