Oggettivi da suap valdera
Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di struttura ricettiva/ case per ferie in base agli strumenti urbanistici vigenti; Destinazione d’uso dei locali compatibile con l’attività di struttura ricettiva/case per ferie;
Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia
Requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per le civili abitazioni
Requisiti previsti dall’art.35 del D.P.G.R. 18R/2001 per l’attività di case per ferie
Requisiti previsti dal DM 22.01.2008 n.37 per gli impianti tecnici presenti nei locali
Requisiti previsti in materia di Prevenzione Incendi Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna con la denominazione e l’indicazione della tipologia dell’attività
Oggettivi da scheda Regione
Le case per ferie e i rifugi escursionistici devono comunque avere: a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di 8 metri quadrati per le camere ad un letto e 12 metri quadrati per le camere a due letti, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni letto in più; b) un'altezza minima dei locali di metri 2,40 per le località site in comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per tutte le altre zone. Per le camere ricavate in sottotetto abitabili è consentita un'altezza media di metri 2,40 per gli immobili situati in località comprese in comuni montani al di sopra di 700 metri sul livello del mare e di metri 2,70 per gli immobili situati nelle altre zone, fermo restando il rispetto delle superfici minime; c) un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati; d) un arredamento minimo per le camere costituito da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera; e) uno o più locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di metri quadrati 1 per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; f) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali prescritti dall'autorità sanitaria; g) possibilità di utilizzo del telefono della struttura. A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 12 metri cubi per ogni posto letto aggiunto. Per gli esercizi già autorizzati alla data del 18 maggio 2001, ove non vi sia la superficie minima necessaria di cui al punto a) suddetto, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura minima di 12 metri cubi per persona. Inoltre:- devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:a) pulizia giornaliera dei locali; b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; d) portineria, almeno quattro ore al giorno e con addetto sempre reperibile; e) conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento; f) televisore ad uso comune; g) cassetta di sicurezza o custodia valori da parte del gestore; - durante la notte l?esterno della porta d?ingresso del rifugio escursionistico deve essere illuminato.In ciascuna struttura devono comunque essere rispettati tutti i requisiti tecnico- edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.La sussistenza dei requisiti igienico-sanitari della struttura deve essere dichiarata nell?ambito della Denuncia di inizio attività amministrativa. La denuncia inizio attività indica le persone che possono essere ospitate nelle case per ferie, quali: dipendenti di enti o aziende e loro familiari, soci di associazione, soggetti individuati in apposite convenzioni, persone determinate o determinabili in base a specifico rapporto di relazione con enti pubblici od organismi religiosi, sportivi, culturali, sociali, assistenziali.La denuncia di inizio attività indica le persone che di norma possono essere ospitate nel rifugio escursionistico, quali: soci di associazione e soggetti individuati in apposite convenzioni con enti che operano nel settore dell`alpinismo o dell`escursionismo. Presso la struttura ricettiva, deve essere esposta in modo ben visibile all?esterno, l?insegna o la targa con denominazione nonché l?indicazione della tipologia.Devono essere osservate in ogni caso, le norme del Regolamento di attuazione della l 09.01.1989 n. 13 art. 1:?Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l?accessibilità, l?adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata? e le disposizioni applicative in materia di abbattimento barriere architettoniche in edifici sedi di imprese turistiche, dei regolamenti edilizi comunali.
soggettivi da suap valdera
non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
requisiti previsti dall’art.10 della L. 575/1965 per tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 3 giugno 1998 n.252; in caso di società o di organismo collettivo tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 252/1998;
nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il gestore deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati.
il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purchè in possesso dei requisiti sopra elencati.
Soggettivi da scheda Regione
2. Requisiti soggettivi morali
Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall?art. 10 della l 31.05.65 n. 575, riportate all?Allegato 1 del dlgs 08.08.94 n.490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Devono inoltre essere rispettati gli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con rd 18.06.31 n.773.Per l'esercizio dell'attività è obbligatoria la designazione di un gestore in tutti i casi in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. E' prevista la possibilità che il titolare o il gestore nominino loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.Queste strutture ricettive possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l?attività può essere esercitata solo nei confronti dei soci.Qualora trattasi di rifugi con custodia, all?atto della denuncia di inizio attività, è indicato il nominativo del custode, che, qualora non coincida con il nominativo del gestore stesso, sottoscrive la denuncia di inizio attività per accettazione.L'esercizio dell?attività è soggetto all?iscrizione al Registro delle Imprese.
Requisiti soggettivi professionali
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l?esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .
Riferimenti normativi:
da suap valdera
non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. n.773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
requisiti previsti dall’art.10 della L. 575/1965 per tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 3 giugno 1998 n.252;
in caso di società o di organismo collettivo tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art.2 comma 3 del DPR 252/1998;
nel caso in cui il titolare non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il gestore deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati.
il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purchè in possesso dei requisiti sopra elencati.
da scheda regione
1. Requisiti oggettivi
l 29.03.01 n. 135, l 09.01.89 n. 13; L.r. 20/12/2016, n. 86; dpgr 23.04.01 n. 18/R
2. Requisiti soggettivi morali
l 29.03.01 n. 135; l 31.05.65 n. 575; rd 18.06.31 n. 773; dlgs 08.08.94 n. 490
3. Requisiti soggettivi professionali
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
dlgs 25.07.98 n. 286; l 06.03.98 n. 40; dpr 31.08.99 n. 394