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Unione Valdera

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Studio medico o odontoiatrico singolo_BASSA INVASIVITA'_avvio attività

Individuazione contrai/espandi

Studi MEDICI O ODONTOIATRICI SINGOLI di cui agli articoli 9, 10 e 11 del DPGR 61/r del 24/12/2010 e s.m.i.:

  • Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia, che effettuano interventi chirurgici e procedure diagnostiche o terapeutiche invasive praticabili senza ricovero in anestesia topica o locale. Tali studi non possono eseguire le prestazioni di esclusiva competenza delle strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti di seguito indicate: a) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano forme di anestesia diverse dall’anestesia topica o locale; b) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che richiedano la presenza di più medici della stessa o di diversa disciplina compresi i medici anestesisti.
  • Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia effettuano solo attività nelle quali l’accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orifizio naturale, nel rispetto delle indicazioni regionali relative alla sicurezza del paziente. Le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo possono essere effettuate esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.
  • Gli studi odontoiatrici effettuano interventi della branca odontostomatologica praticabili in anestesia loco regionale, ad esclusione degli interventi che necessitano di anestesia totale eseguibili esclusivamente presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Gli studi medici o odontoiatrici oggetto della presente scheda erogano prestazioni a minore invasività, cioè attuano procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) non apertura chirurgica delle sierose; b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive; c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate; d) previsione di non significativo dolore post-procedura.

I criteri per la distinzione delle prestazioni invasive ed a minore invasività (articolo 19, comma 1, L.R. n. 51/2009), sono contenuti nel regolamento di attuazione della LRT 51/2009 e s.m.i..

Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività. Nell'allegato B del regolamento regionale, sono indicate tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche da ricondurre alla minore invasività.

 

Sono altresì soggetti a SCIA gli studi medici ove l’esercizio della diagnostica strumentale non invasiva è finalizzata alla refertazione per terzi.

Requisiti contrai/espandi

Requisiti oggettivi: La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso. Tutti gli studi, in relazione alla tipologia delle attività svolte, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche normative di settore, anche sovranazionali. Gli studi soggetti a SCIA devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all'allegato D del regolamento regionale DPGR 61/r del 24/12/2010 e s.m.i.. (ultimo aggiornamento con DPGR 22/03/2012 n. 10/R)

Requisiti soggettivi morali:

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 159/2011 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

Requisiti soggettivi professionali:

Il professionista titolare dello studio medico o odontoiatrico deve risultare legittimato all'esercizio della professione. In generale, salvo casi specifici, i requisiti devono essere: laurea in medicina e chirurgia/laurea in odontoiatria, iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri.

In relazione alla tipologia delle prestazioni erogate o alle necessità del paziente deve essere garantita, ove necessaria, la presenza di personale sanitario. Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nel rispetto delle competenze riconosciute dalla normativa vigente.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi: lr 03/01/05 n. 1; lr 05/08/09 n. 51 aggiornata con LRT 17/10/2012 n. 57; dpgr 24/12/2010 n. 61/R aggiornato con DPGR 10/r del 22/03/2012

2. Requisiti soggettivi morali art. 67 del D.lgs 159/2011 "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"., cc, artt 2506, 2602, 2615-ter, dlgs 08.08.94, n° 490

3. Requisiti soggettivi professionali: dlgs, 13.9.46, n. 233

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari:l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

 

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Segnalazione certificata di inizio attività (MOD 4)

Cosa si deve fare per presentare la documentazione:

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

 Documentazione da presentare

Alla SCIA occorre allegare:

 1. planimetria, in scala 1:100, sottoscritta da un tecnico abilitato, con indicazione della destinazione d'uso dei locali completa di rapporti aeroilluminanti ed altezza, conforme alla normativa vigente;
2. relazione, asseverata da un medico igienista o d un tecnico con esperienza almeno triennale nell'ambito dei processi di sterilizzazione, descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio si è dotato;
3. inventario delle attrezzature sanitarie, con indicazione di marca, modello e matricola, anno di produzione ad eccezione dei beni mobili di valore non superiore al tetto vigente (ad oggi Euro 516,00);

Quando si può iniziare l'attività: L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA al SUAP.

Tempi previsti per la conclusione del procedimento: Il SUAP, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua i controlli. In caso accertata carenza della documentazione, delle condizioni e dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ed ordina la rimozione dei relativi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a rimuovere le carenze rilevate entro un termine fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Decorso il termone di 60 gg, il SUAP può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra specificati, nei casi:

- falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui la SCIA è corredata;

- situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste per la tutela della salute.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0.0 euro
Allegato Studio medico o odontoiatrico singolo_BASSA INVASIVITA'_SCIA avvio/trasferimento sede (346,43 KB)