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Unione Valdera

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Esercizi di vicinato. Prodotti non alimentari.Trasferimento di sede

Individuazione contrai/espandi

 

Normativa di riferimento

Codice regionale del Commercio: pubblicato sul BURT n. 21 del 10/04/2020 il D.P.G.R. 9 aprile 2020 n. 23/R, regolamento attuativo della L.R. 62/2018, che si occupa anche di manifestazioni fieristiche.

In vigore dal 13.12.2018 il "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva" (Legge Regionale Toscana n. 62 del 23.11.2018).

Moduli Unificati e standarizzati per attività produttive e polizia ammnistrativa. Informazioni sulla Madia 2 (D.Lgs.222/2016):

L’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sull'adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nel settore delle attività commerciali e assimilate, come previsto dal Decreto Legislativo 222/2016 (cosiddetto “Madia 2”), ha come obiettivo la semplificazione e l'armonizzazione a livello nazionale dei procedimenti da seguire per le pratiche SUAP.

I relativi moduli, progettati in formato digitale in modo da richiedere solo le informazioni necessarie a seconda del tipo di attività, saranno uguali per tutt'Italia, ma potranno essere modificati dapprima dalle Regioni per adeguarli alle specifiche normative e poi dai singoli Municipi per conformarli agli eventuali regolamenti comunali.
 
In Toscana, ai fini della presentazione delle pratiche ai SUAP, i moduli sono reperibili direttamente all'interno del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), come format strutturati e quindi compilabili nei vari campi, oppure come allegati da scaricare e ricaricare in STAR una volta compilati.

Esercizio di vicinato

Che cos'è?

Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione  Reg. (CE) 852/2004  sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018. 

 Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività  di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).

Requisiti contrai/espandi

A chi è rivolto

Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)

  • l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali

Requisiti strutturali in dettaglio

  • disponibilità di locale con destinazione Commerciale (per la destinazione d'uso ammessa  si consiglia comunque di prendere contatto con i responsabili dei servizi tecnici comunali)

  • conformità urbanistica/edilizia dell'immobile

La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitari, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.

Gli Esercizi di Vicinato sono di regola dotati di parcheggi per la sosta di relazione, nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita salvo eventuali ipotesi di riduzione o annullamento stabilite dai singoli Comuni.


Cosa serve contrai/espandi

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19della Legge 241/1990)

Occorre quindi trasmettere i moduli compilati in unico invio allo Sportello Unico  in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

E' possibile accedervi attraverso la piattaforma telematica  SU@PWEB.  all'interno del sito www.suapvaldera.it

  • la Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) per trasferimento come proposta dallo stesso STAR

 

Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna

Trasferimento di esercizio di vicinato nel settorenon alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990). 

Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente  tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R :

  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura di esercizio di vicinato
  • la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Trasferimento di Esercizio di vicinato nel settore non alimentare con vendita di prodotti specifici

Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) se per lo svolgimento dell'attività di commercio in esercizio di vicinato siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, e quindi principalmente nel caso di Vendita al minuto di mangimi, prodotti agricoli e zootecnici e di altra origine destinati all'alimentazione animale.

Effettuare un unico invio, sempre tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.

 

Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro

  • Contributi/Oneri: prevenzione incendi (eventuale)

  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro