Sono villaggi turistici le strut ture ricettive, a gestione unitaria, apert e al pubblico, attrezzate su aree recintat e con strutture temporaneament e o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante , bar e altri servizi accessori.
Nei villaggi turis tici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più dei quaranta per cento delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
Regola tecnica di prevenzione incendi
A febbraio 2014 è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi dal Ministero dell'interno.
Le disposizioni contenute nel D.M. 28 febbraio 2014 si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi-turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
D.M. 28 febbraio 2014 del Ministero dell'interno (G.U. 14 marzo 2014, n. 61)
D.M. 3 marzo 2014 del Ministero dell'interno (G.U. 15 marzo 2014, n. 62)
1 Requisiti oggettivi:
- Localizzazione della struttura in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di struttura ricettiva/ villaggio turistico in base agli strumenti urbanistici vigenti;
- Requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per l’attività di villaggio turistico;
- Conformità alle norme e prescrizioni materia edilizia;
- Requisiti previsti dalla L.R. n.42/00 e dal D.P.G.R. 18R/2001 per questa tipologia di struttura ricettiva
- Sistemazione ed attrezzatura del suolo in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e delimitazione dell’area di pertinenza dell’esercizio nel rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche;
- Presenza di uno spaccio o di un punto vendita all’interno della struttura o nel raggio di un chilometro;
- Requisiti previsti dal DM 22.01.2008 n.37 per gli impianti tecnici presenti nei locali
- Requisiti previsti in materia di Prevenzione Incendi
- Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna con la denominazione e l’indicazione della tipologia dell’attività e il livello di classificazione
L'area destinata alla sosta e al soggiorno della clientela deve essere articolata in piazzole, libere o allestite con strutture a cura della gestione. I parcheggi, i servizi igienici, gli uffici, gli impianti tecnologici e gli altri impianti, nonché il ristorante, il bar, lo spaccio e le attrezzature sportive e ricreative devono essere situate nelle aree destinate ai servizi. La struttura ricettiva deve essere dotata di una o più aree di parcheggio, con un numero di posti auto pari a quello delle piazzole. L'individuazione delle piazzole deve essere realizzata mediante apposito contrassegno numerico o alfanumerico progressivo ben visibile, corrispondente alla numerazione riportata sulla planimetria presentata al comune. Ai fini della classificazione devono possedere i requisiti elencati nell?allegato E della norma di settore.Prevenzione incendiINSEGNA: deve essere esposta in modo ben visibile all'esterno l'insegna o la targa d'esercizio indicante nome, tipologia e livello di classificazione.
2. Requisiti soggettivi morali
Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dal T.U. delle leggi antimafia vigente. Devono essere rispettati i requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. in riferimento a quanto previsto per i titolari di licenze di pubblico esercizio e autorizzazioni di polizia.
3. Requisiti soggettivi professionali
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l?esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6).
Riferimenti normativi:
1. Requisiti oggettivi
D.Lgs. 23/05/2011 n. 79
L.r. 20/12/2016, n. 86;
DPGR 23.04.01 n. 18/R e ss.mm.ii
2. Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 6/09/2011 n. 159
3. Requisiti soggettivi professionali
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
dlgs 25.07.98 n. 286; dpr. 31.08.99 n. 394;L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6