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Unione Valdera

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Esercizio di vicinato. Prodotti alimentari. Subingresso

Individuazione contrai/espandi

Normativa di riferimento

Codice regionale del Commercio: pubblicato sul BURT n. 21 del 10/04/2020 il D.P.G.R. 9 aprile 2020 n. 23/R, regolamento attuativo della L.R. 62/2018, che si occupa anche di manifestazioni fieristiche.

In vigore dal 13.12.2018 il "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva" (Legge Regionale Toscana n. 62 del 23.11.2018).

Moduli Unificati e standarizzati per attività produttive e polizia ammnistrativa. Informazioni sulla Madia 2 (D.Lgs.222/2016):

L’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sull'adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nel settore delle attività commerciali e assimilate, come previsto dal Decreto Legislativo 222/2016 (cosiddetto “Madia 2”), ha come obiettivo la semplificazione e l'armonizzazione a livello nazionale dei procedimenti da seguire per le pratiche SUAP.

I relativi moduli, progettati in formato digitale in modo da richiedere solo le informazioni necessarie a seconda del tipo di attività, saranno uguali per tutt'Italia, ma potranno essere modificati dapprima dalle Regioni per adeguarli alle specifiche normative e poi dai singoli Municipi per conformarli agli eventuali regolamenti comunali.
 
In Toscana, ai fini della presentazione delle pratiche ai SUAP, i moduli sono reperibili direttamente all'interno del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), come format strutturati e quindi compilabili nei vari campi, oppure come allegati da scaricare e ricaricare in STAR una volta compilati.

Esercizio di vicinato alimentare

Che cos'è?

Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione  Reg. (CE) 852/2004  sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio commerciale congiunto ingrosso+dettaglio e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio congiunto viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto all'art. 26, commi 5 e 6, della L.R. 62/2018. 

 Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività  di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018).

Il subingresso può avvenire a seguito di:       

-compravendita

-affitto di azienda

-donazione

-fusione

-fallimento

-successione

-altre cause

 La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro 1 anno dalla morte del titolare.


 

 

Requisiti contrai/espandi

A chi è rivolto?

Requisiti oggettivi

Nessuno, purchè non si apportino modifiche, altrimenti:

  • disponibilità di locale con destinazione Commerciale (per la destinazione d'uso ammessa  si consiglia comunque di prendere contatto con i responsabili dei servizi tecnici comunali)

  • conformità urbanistica/edilizia dell'immobile

La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitari, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.

Gli Esercizi di Vicinato sono di regola dotati di parcheggi per la sosta di relazione, nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita salvo eventuali ipotesi di riduzione o annullamento stabilite dai singoli Comuni.

Requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dall'Allegato II, Cap. I del Regolamento C.E. n.852/2004


Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018)

  • requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010

  • mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) 

Requisiti soggettivi professionali (art. 12 L.R. 62/2018)

Possesso di uno tra i seguenti, come indicati all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 59/2010:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province di Trento e di Bolzano

b) avere, per almeno 2 (due) anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

I requisiti professionali non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della L.R. 32/2002, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’art. 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.

 

Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa serve contrai/espandi

Come si ottiene?

Si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato a decorrere dall'invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed utilizzando il codice attività 47.10.0R, di quanto segue:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

 

Subingresso in esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi 

Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R:

  • la comunicazione di subingresso
  • la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92), per la quale non sono richieste asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri:Diritti sanitari
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro