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Normativa di riferimento Codice regionale del Commercio: pubblicato sul BURT n. 21 del 10/04/2020 il D.P.G.R. 9 aprile 2020 n. 23/R, regolamento attuativo della L.R. 62/2018, che si occupa anche di manifestazioni fieristiche. In vigore dal 13.12.2018 il "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva" (Legge Regionale Toscana n. 62 del 23.11.2018). Moduli Unificati e standarizzati per attività produttive e polizia ammnistrativa. Informazioni sulla Madia 2 (D.Lgs.222/2016): L’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sull'adozione di nuovi moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nel settore delle attività commerciali e assimilate, come previsto dal Decreto Legislativo 222/2016 (cosiddetto “Madia 2”), ha come obiettivo la semplificazione e l'armonizzazione a livello nazionale dei procedimenti da seguire per le pratiche SUAP. I relativi moduli, progettati in formato digitale in modo da richiedere solo le informazioni necessarie a seconda del tipo di attività, saranno uguali per tutt'Italia, ma potranno essere modificati dapprima dalle Regioni per adeguarli alle specifiche normative e poi dai singoli Municipi per conformarli agli eventuali regolamenti comunali. Esercizio di vicinato alimentare Che cos'è? Un esercizio di vicinato nel settore alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci destinate al consumo umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Reg.(CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, quali univocamente individuati nella SCIA, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali. Il modulo unificato standardizzato approvato in Conferenza Unificata per l'esercizio di vicinato, come adattato in Regione Toscana (vedi allegato B alla D.G.R.T. n. 292 del 28/03/2018), può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici in esercizio alimentare se effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo (art. 74, comma 3, L.R. 62/2018). |
A chi è rivolto
Requisiti oggettivi (art. 14 L.R. 62/2018)
l'attività di vendita negli esercizi di commercio al dettaglio è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali
l’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 e del relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 40/R/2006
Requisiti strutturali in dettaglio
disponibilità di locale con destinazione Commerciale (per la destinazione d'uso ammessa si consiglia comunque di prendere contatto con i responsabili dei servizi tecnici comunali)
La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitari, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.
Gli Esercizi di Vicinato sono di regola dotati di parcheggi per la sosta di relazione, nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita salvo eventuali ipotesi di riduzione o annullamento stabilite dai singoli Comuni.
Requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dall'Allegato II, Cap. I del Regolamento C.E. n.852/2004
Requisiti soggettivi morali
Essere titolare dell'attività
Come si ottiene
Si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R.
E' possibile accedervi attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB. all'interno del sito www.suapvaldera.it
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
Ampliamento di esercizio di vicinato nel settore alimentare, quando l'attività è soggetta a prevenzione incendi
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990).
Occorrono quindi, separatamente compilati ma trasmessi in unico invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.10.0R :
Quanto e come si deve pagare
Marche da bollo: 0.0 euro
Contributi/Oneri: diritti sanitari/prevenzione incendi
Diritti di segreteria: 0.0 euro
Diritti di istruttoria SUAP: 0.0 euro