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Unione Valdera

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Somministrazione e preparazione temporanea

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Per superficie di somministrazione di intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonchè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

L'attività temporanea di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande si esercita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni rligiose, tradizionali e culturalu o eventi locali straordinari, limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce.
Tale attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
Per l'attività temporanea di somministrazione è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie (D.P.G.R. 40/R/2006) e di quelle in materia di sicurezza.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

L'attività temporanea di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di impatto ambientale;non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
L'attività è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
 Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività.
Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi.
Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.

2. Requisiti soggettivi morali

Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste dal D.Lgs. 6.09.2011 n.159
 
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010:
"1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .)); 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)). ((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.)) 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. ((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.))

- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

 

-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).


3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi
reg CE 852/2004; rd 18.06.31 n.773; rd 06.05.1940 n. 635;l 09.01.89 n. 13; dlgs 4.12.1997 n. 460;
L.R. n.62/2018
2. Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. n.59 del 2010;l 31.05.65 n. 5 
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
dlgs 25.07.98 n. 286; l 06.03.98 n. 40; dpr 31.08.99 n. 394

Cosa serve contrai/espandi

Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività

Cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
  • Documentazione da presentare

Per l'inizio dell’attività di di sommnistrazione alimeti e bevande temporanea occorre presentare la scia amministrativa con i seguenti allegati:

-comunicazione art.6 Reg. Ce 25/2004 e relativi allegati;

-valutazione di impatto acustico (in caso di sorgenti rumorose e di superamento limiti);

-copia del doc. di riconoscimento;

-copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino esxtracomnitario)

  • Quando si può iniziare l'attività: immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: comunicazione relativa alla tariffa/tassa smaltimento rifiuti
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro
Allegato D.L .59 del 26 marzo 2010 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativia ai servizi nel mercato interno (166,15 KB)
Allegato Cirolare Del Ministero n.3656/C del 12 settembre 2012. D.lgs. 147 del 6.08.2012 (683,33 KB)
Allegato D.P.G.R. 40/R/2006 di attuazione al Reg. CE 852/2004.....in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (146,83 KB)
Allegato Autocertificazione conformità urbanistico-edilizia (50,00 KB)