Aggiornamento: Agosto 2015
Descrizione regionale
È imprenditore agricolo colui che esercita professionalmente una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
La vendita diretta dei prodotti agricoli
in forma itinerante è soggetta a comunicazione di inizio attività al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione (
art.27 del D.L. 9.02.2012 n.5). La citata comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita.
Con la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, è stata modificata la disciplina in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli come risultante dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Il riferimento è in modo particolare all'art. 30-bis, che ha, tra l'altro, aggiunto il comma 8-bis all’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Si tratta di una novità per il settore agricolo: fino ad oggi, infatti, il consumo sul posto di prodotti degli agricoltori era possibile solo per le aziende agrituristiche.
Si allega il documento dell'ANCI contenente indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitino la vendita diretta, precisando "ciò che è consentito" e "ciò che non è consentito".
Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
Come si avvia l'attività: Comunicazione di inizio attività
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
- Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.
Per l’inizio dell’attività occorre presentare la comunicazione amministrativa con gli allegati indicati nella modulistica stessa, comprensiva anche dell'endoprocedimento di
-Notifica sanitaria art.6 del Reg. CE 852/2004 e relativi allegati (vedi specifica procedura)
- Quando si può iniziare l'attività: immediatamente, dalla data di presentazione della comunicazione
- Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, può trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
- Termine di conclusione del procedimento in caso di intervento del Responsabile del potere sostitutivo: la metà di quello previsto all’interno del “Termine di conclusione del procedimento”.
Quanto e come si deve pagare
Servizio responsabile del procedimento: SUAP, Servizi alle Imprese e Turismo - Assegnazione: Territoriale
Responsabile del Procedimento: Dirigente SUAP Samuela Cintoli per il Comune di: Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Fauglia, Pontedera. Fausto Casati per i Comuni di: Capannoli, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Terricciola. Giuliano Nardini per il Comune di Ponsacco.
Responsabile del Potere sostitutivo: Direttore Generale Giovanni Forte.
Intervento nel procedimento e diritti dei partecipanti al procedimento: attivabile con la richiesta di accesso agli atti prevista dalla Legge 241/1990. Istruzioni
Ricorso avverso il provvedimento finale: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale.
Ricorso in caso di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione: Non previsto in quanto procedimento non soggetto a rilascio di provvedimento finale.