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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
L’attività di panificazione, come definita dalla L.R. 6 maggio 2011 n.18, consiste nell’intero ciclo di produzione del pane, dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l’esclusione della semplice doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto
surgelato o semilavorato da altra impresa.
Il panificio può svolgere anche:
a) attività di produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati;
b) attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda,
con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
La SCIA è corredata anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva.
I locali devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.In particolare:I locali devono avere destinazione d'uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento;Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia;L'attività deve essere svolta nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica;L'attività deve essere svolta altresì nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in materia di impatto ambientale ed acustico.-
Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di panificio in base agli strumenti urbanistici;
-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia urbanistica-edilizia, ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro;
-Destinazione d’uso compatibile con l’attività di panificazione;
-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dall’Allegato II, Cap. I e II del Regolamento C.E. n.852/2004, D.P.G.R. 40/R del 2006.
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui ala D.Lgs. 6.09.2011 n.159
3. Requisiti professionali per il Responsabile dell'attività di panificazione:
La Regione Toscana valorizza la professionalità del responsabile dell’attività produttiva attraverso la definizione di percorsi di formazione obbligatoria e di aggiornamento professionale.
I percorsi formativi nell'attività di panificazione previsti dalla Legge Regionale 18/11 e disciplinati, in parte, dal Decreto 4760 pubblicato sul BURT 47 del 20.11.13, sono obbligatori per coloro che intendo ottenere il requisito di responsabile dell'attività produttiva necessario per l'apertura di tale attività, oppure per coloro che, già in possesso del requisito preofessionale, devono frequentare il corso di aggiornamento quinquennale.
Si dettaglia di seguito la durata dei corsi:
1) I panificatori in attività alla data di pubblicazione della L.R. 18/11 (13.05.11) che avevano comunicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai SUAP entro 90 gg dalla pubblicazione della legge (entro il 12.08.11) e che avevano oltre 3 anni di attività lavorativa svolta negli ultimi 5 (art. 3 c. 3 L.R. 18/11), dovranno frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di 20 ore entro il 12.08.16. I contenuti di tale corso devono ancora essere definiti dalla Regione Toscana.
2) I panificatori in attività alla data di pubblicazione della L.R. 18/11 (13.05.11) che avevano comunicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai SUAP entro 90 gg dalla pubblicazione della legge (entro il 12.08.11) e che rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto (art. 6 c. 4 L.R. 18/11 - cioè che avevano svolto l'attività negli ultimi 5 anni per un periodo non superiore a 3 anni e comunque non inferiore a 13 mesi), dovranno frequentare il corso di 86 ore (Allegato B Decreto 4760 BURT 47 del 20.11.13) entro il 20.11.2014. Da questa data scatteranno i 5 anni per effettuare il corso di aggiornamenton di 20 ore (entro il 20.11.19).
3) i panificatori in attività alla data di pubblicazione della L.R. 18/11 (13.05.11) che avevano comunicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai SUAP entro 90gg dalla pubblicazione della legge (entro il 12.08.11) e che non rientrano nel requisito del percorso formativo ridotto, dovranno frequentare il corso di 300 ore (Allegato A Decreto 4760 pubblicato sul BURT 47 del 20.11.13) entro il 20.11.2014. Da questa data scatteranno i 5 anni per effettuare il corso di aggiornamento di 20 ore (entro il 20.11.19).
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
LRT n. 18/ del 06/05/2011, DL 223 del 04/07/2006 convertito con Legge n. 248 del 04/08/2006
. Requisiti oggettivi -L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"
Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
Requisiti per i cittadini extracomunitari
L 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: Segnalazione certificata di inizio attività
Cosa si deve fare per presentare la documentazione
Per l'inizio attività si panificio occorre presentare la scia amministrativa completa degli allegati indicati nel modello stesso, e con:
-notifica sanitaria CE e relativi allegati
-Conformità urbanistica-edilizia
-Copia documento di identità del responsabile tecnico
-Copia documento d’identità del titolare/legare rappresentante e di
altri soci
-copia permesso di soggiorno (nel caso di cittadino extracomunitario)
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente
immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
Quanto e come si deve pagare