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Unione Valdera

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Vendite sottocosto

Individuazione contrai/espandi

Per vendita di sottoscosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dall'imposta sul valore aggiunta e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al rodotto medesimo purchè documentati.

La vendita sottocosto deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettata solo tre volte nel corso dell'anno.

Ogni vendita sottoscosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.

Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

Per il prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

E' possibile effettuare la vendita sottocosto senza preventiva comunicazione:

1.di prodotti alimentari freschi o deperibili;

2.di prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni dalla data di scadenza o meno 15 giorni alla data del termine minimo di conservazione;

3.di prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

4.dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche delle tecnologie utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

5.dei prodotti non alimetari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi,ovvero ad agenti naturali o a fatti accidenali, nonchè di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;

6.in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;

7.in caso di apertura di nuovo esercizio alimentare;

8.in caso di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristruttrazione, alla vendita di liquidazione,

9.in caso di modifica ed integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Nelle forme pubblicitarie della vendita sottocosto devono essere indicati in modo inequivocabile e chiaro, i prodotti, il quantitativo disponibile per ciascuna referenza, il periodo temporale della vendita.

In caso di impossibilità a rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. All’interno dell’esercizio commerciale deve essere rispettata l’inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto.

Requisiti contrai/espandi

Soggettivi

Essere titolari dell'attività

Riferimenti normativi

D.P.R. n.218 del 6.04.2001

Cosa serve contrai/espandi

Comunicazione vendita sottocosto

Modalità di presentazione: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare

Per l'inizio di vendite sottocosto occorre presentare la comuncazioe con i seguenti allegati:

-copia valido documento di riconoscimento.

Quando si può iniziare l'attività di liquidazione: dopo 10 gg.

 

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,00 euro
Allegato Vendita sottocosto (117,50 KB)
Allegato D.P.R. n.218 del 6.04.2001 Regolamento recante la disciplina delle vendite sottocosto a norma dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 31.03.1998 n.114 (15,06 KB)