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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
Si intendono grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiori a 1500 mq fino ad un tetto massimo di 15.000 mq salvo diversa previsione nel PIT.
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, perchè adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte.
Il subingresso può avvenire a seguito di:
-compravendita
-affitto di azienda
-donazione
-fusione
-fallimento
-successione
-altre cause
-compravendita
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:
a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro 1 anno dalla morte del titolare.
Requisiti oggettivi
Nessuno purchè non si apportino modifiche
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
1. Requisiti oggettivi
2. Requisiti soggettivi morali
D.Lgs. 6.09.2011 n.159
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: Comunicazione di subingresso grande struttura
Per l’inizio dell’attività di grande struttura nel caso di subingresso occorre presentare la comunicazione amministrativa con i seguenti allegati:
1.autocertificazione di conformità urbanistica edilizia;
2.dichiarazione che non sono state apportate modifiche;
3. (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati
4.copia doc. valido di riconoscimento
Quando si può iniziare l'attività: alla presentazione della comunicazione