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Unione Valdera

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Grande struttura. Prodotti non alimentari. Subingresso

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

Si intendono grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiori a 1500 mq fino ad un tetto massimo di 15.000 mq salvo diversa previsione nel PIT.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, perchè adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte.

Il subingresso può avvenire a seguito di:

-compravendita

-affitto di azienda

-donazione

-fusione

-fallimento

-successione

-altre cause

 -compravendita

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro 1 anno dalla morte del titolare.

Requisiti contrai/espandi

Requisiti oggettivi

Nessuno purchè non si apportino modifiche

2. Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159

L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica,

compresi  i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia 

stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .))

((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))

mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

 

-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l?esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti oggettivi

L.R. n.65/2014

D.P.G.R. 15/R del 2009


2. Requisiti soggettivi morali

D.Lgs. 6.09.2011 n.159
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
 

3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: Comunicazione di subingresso grande struttura

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB. 
  • Documentazione da presentare

Per l’inizio dell’attività di grande struttura nel caso di subingresso occorre presentare la comunicazione amministrativa con i seguenti allegati:

1.autocertificazione di conformità urbanistica edilizia;

2.dichiarazione che non sono state apportate modifiche;

3.  (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati

4.copia doc. valido di riconoscimento

Quando si può iniziare l'attività: alla presentazione della comunicazione

  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: Per il Comune di Pontedera: comunicazione relativa alla tariffa smaltimento rifiuti al momento del rilascio dell'autorizzazione
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0.0 euro
Allegato Comunicazione di Subingresso - esercizio di vicinato - Media struttura di vendita - Grande struttura di vendita sett.Alimentare /Non Alimentare (539,00 KB)
Allegato D.Lgs 25.07.1998 n.286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero (73,93 KB)
Allegato Autocertificazione conformità urbanistico-edilizia (117,00 KB)
Allegato L. 6.03.1998 n.40.Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (145,97 KB)