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Unione Valdera

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Attività di Estetica Inizio Attività

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla suparficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L’attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico (vedi elenco aggiornato del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2011 n.110 e con l’applicazione di prodotti cosmetici (L. n. 713/1986).

Rientrano nell'attività di estetica:

-le attività finalizzate allo snellimento oed al modellamento della figura;

-le attività di onicotecnica: "preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte";

-le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalal L.R.T. 28/2004

-Sono escluse le prestazioni dirette a finalità di carattere medico e/o terapeutico.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

-Localizzazione dei locali in una Zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di estetica in base agli strumenti urbanistici;

-Conformità dei locali alle norme e prescrizioni in materia edilizia;

-Destinazione d’uso compatibile con l’attività di estetica;

-Requisiti strutturali, gestionali ed igienico-saniatri previsti dal D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007 come da ultimo modificato dal DPGR n. 12 del 4/03/2014.

-Rispondenza dei locali destinati all’attività ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari, previsti nel Regolamento Unione Valdera "Regolamento pr la disciplina delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing" approvato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 16.01.2013;

-Conformità degli impianti

 2. Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui alla D.Lgs. 6.09.2011 n.159
 
3. Requisiti soggettivi professionali

-  il possesso, da parte di chi svolge l’attività, delle necessarie abilitazioni professionali come di seguito specificato:

- nel caso di impresa individuale artigiana: da parte del titolare dell’azienda;

- in caso di impresa individuale non artigiana: da parte del responsabile tecnico;

-nel caso di impresa artigiana e non artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa: da parte di tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività;

-il requisito professionale deve sempre sussistere per il responsabile tecnico.

Al riguardo il MISE ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità, da parte di un'impresa di estetica, di nominare Responsabile tecnico l'associato in partecipazione.

La normativa di settore prevede che "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività" (D.lgs 59/2010, artt. 77 e 78 che ha modificato la L. 1/1990 Attività di estetista).

Il Ministero sostiene che, similmente ad altre attività regolamentate, anche per quella di estetica sia possibile nominare RT un associato in partecipazione, purchè sussista un rapporto di immedesimazione con l'impresa. Tale rapporto di immedesimazione, secondo il Ministero, è dimostrabile con la redazione di apposito contratto scritto.

Si allga il testo del parere del Ministero

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

 I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:permesso di soggiorno per lavoro autonomo;permesso di soggiorno per lavoro subordinato; permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari; permesso di soggiorno per attesa occupazione;  permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).

Riferimenti normativi:

L. 4.01.1990 n.1

L.R.31.05.2004 n.28

1. Requisiti oggettivi 

-D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007

-L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"

Regolamento Unione valdera

2.Requisiti soggettivi morali

3. Requisiti soggettivi professionali 

D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007


4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter

 

Cosa serve contrai/espandi

Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento

Cosa si deve fare per presentare la documentazione:

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.

Documentazione da presentare

Per l'inizio attività di estetica occorre presentare la scia amministrativa gli allegati in essa indicati

Quando si può iniziare l'attività: immediatamente

  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed entro 60 giorni dalla data presentazione dell'istanza il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di segreteria: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0,0 euro

 

Allegato L. 4 gennaio 1990 n.1. Disciplina dell'attività di estetista (22,27 KB)
Allegato D.Lgs 25.07.1998 n.286 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero (73,93 KB)
Allegato D.M. 12.05.2011 n.110.Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista (208,78 KB)
Allegato L.R. 10.11.2014 n.65 Norme sul Governo del territorio - Aggiornata 09/2017 (985,53 KB)
Allegato Regolamento dell'Unione Valdera sulla disciplina dell'attività di acconciatori, estetiste, tatuaggio e piercing (119,46 KB)
Allegato L. 6.03.1998 n.40.Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (145,97 KB)
Allegato Parere MISE associato in partecipazione può essere nominato responsabile tecnico (160,69 KB)
Allegato Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28. Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing (54,11 KB)