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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla suparficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
L’attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici ad uso estetico (vedi elenco aggiornato del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2011 n.110 e con l’applicazione di prodotti cosmetici (L. n. 713/1986).
Rientrano nell'attività di estetica:
-le attività finalizzate allo snellimento oed al modellamento della figura;
-le attività di onicotecnica: "preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte";
-le attività di massaggi nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica nel rispetto di quanto disposto dalal L.R.T. 28/2004
-Sono escluse le prestazioni dirette a finalità di carattere medico e/o terapeutico.
1. Requisiti oggettivi
Nessuno (nel caso non si apportino modifiche)
In caso di mdifiche: il rispetto della normativa di riferimento ed in particolare dei requisiti strutturali ed igineico sanitari contenuti del Regolamento dell'Unione Valdera "Regolamento per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" approvato con delibera di Consiglio n. 6 del 16.01.2013.
2. Requisiti soggettivi morali
-il possesso, da parte di chi svolge l’attività, delle necessarie abilitazioni professionali come di seguito specificato:
- nel caso di impresa individuale artigiana: da parte del titolare dell’azienda;
- in caso di impresa individuale non artigiana: da parte del responsabile tecnico;
-nel caso di impresa artigiana e non artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa: da parte di tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività;
-il requisito professionale deve sempre sussistere per il responsabile tecnico.
Al riguardo rileva il pronunciamento del MISE che ha espresso parere favorevole in merito alla possibilità, da parte di un'impresa di estetica, di nominare Responsabile tecnico l'associato in partecipazione.
La normativa di settore prevede che "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività" (D.lgs 59/2010, artt. 77 e 78 che ha modificato la L. 1/1990 Attività di estetista).
Il Ministero sostiene che, similmente ad altre attività regolamentate, anche per quella di estetica sia possibile nominare RT un associato in partecipazione, purchè sussista un rapporto di immedesimazione con l'impresa. Tale rapporto di immedesimazione, secondo il Ministero, è dimostrabile con la redazione di apposito contratto scritto.
Si allga il testo del parere del Ministero
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo;permesso di soggiorno per lavoro subordinato;> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare; permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri; permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;permesso di soggiorno per motivi umanitari;permesso di soggiorno per attesa occupazione; permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).
Riferimenti normativi:
. Requisiti oggettivi
-D.P.G.R. n.47-R del 2.10.2007
-L.R. n.1 del 2005 "Norme per il Governo del Territorio"
Requisiti soggettivi morali
3. Requisiti soggettivi professionali
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: link alla corrispondente sezione della Modulistica di riferimento
Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per il subingresso nell'attività di estetica occorre presentare la scia amministrativa con gli allegati in essa indicati
Quando si può iniziare l'attività: immediatamente
Quanto e come si deve pagare