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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, perchè adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
Per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
Informativa locale
Per tutti i Comuni dell'Unione Valdera si intendono medie strutture quegli esercizi aventi superficie di vendita superiore compresa tra i 300 e 1500 mq.
1. Requisiti oggettivi
1. La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitari, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso.
Le medie strutture di vendita possono essere insediate in aree a destinazione urbanistica di commercio al dettaglio ai sensi dell'art.99 L.R. 65/2014
2. Fermo il rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa, la dotazione dei parcheggi necessaria per consentire l'insediamento di una media struttura di vendita è individuata nella misura minima di mq 1,5 per ogni mq. di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi nella misura di 1 mq. per ogni mq. di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella commerciale salvo eventuali ipoetesi di riduzione o ampliamento stabilite dai singoli Comuni.
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,
comma3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
1. Requisiti oggettivi
Legge regionale 10 novembre 2014 Norme per il governo del territorio
2. Requisiti soggettivi morali
Dlgs 26/03/2010 n. 59 art.71
3. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.2010 n.59 art.71
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: Richiesta di autorizzazione per inizio attività media struttura
Per l’inizio dell’attività di media struttura occorre presentare l'autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:
1. N° 3 copie estratto di PRG;
2. N° 3 copie della planimetria dei locali, con indicazione della superficie destinata alla vendita;
3. N° 3 copie della autocertificazione urbanistica;
4. N° 3 copie relazione e planimetria a verifica dei parcheggi (art.27 e 28 DPGR 1.04.2009 n.15/R);
5. CPI o approvazione del progetto con segnalazione di inizio attività (nel caso di attività soggetta a CPI);
6. Documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di acustica (nel caso di presenza di sorgenti di rumore);
7. (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati
8. Copia valido documento di riconoscimento.
Adempimenti successivi
Si ricorda il rispetto di quanto previsto in materia di orari dalla normativa regionale (L.R. 28/2005) e dalle vigenti Ordinanze dei Comuni dell’Unione Valdera che regolamenta gli orari di attività.
L’orario prescelto dovrà essere reso noto al pubblico.