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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.
Per superficie di somministrazione di intende la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonchè lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 49 della L.R. 62/2019 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
- spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
- stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte;
- alberghi con ristorante
L'attività prevalente si ha quando al superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi.
Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
2. Requisiti soggettivi morali
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .)); 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)). ((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.)) 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. ((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.))
-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:)) a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; ((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;)) c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. ((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.))Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche
l'iscrizione al egistro esercenti il commercio (REC) di cui alla L. 11.06.1971 n. 426 (Disciplina del commercio)
per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la
sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito
positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non
alcoliche preconfezionate esclusi il latte e i suoi derivati qualora tale vandita abbia carattere residuale rispetto
all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme
igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la orretta conservazione dei prodotti
La preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art.71 nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (es. vendita effettuata con modalità o spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente: ossia ad es. con un titolo di ingresso o l’ingresso è riservato a determinati soggetti).
In particolare per la vendita di prodotti alimentari, il requisito in particolare non può più essere chiesto per gli spacci interni.
In particolare per l’attività di somministrazione alimenti e bevande il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lett. b), e), f) g) ed h) del comma 6 dell’art.3 della L.25.08.1991 n.287, come modificato dal D.Lgs. 59/2010, purchè siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali.
-Non è più necessario il possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione alimenti e bevande nei circoli privati.
Pertanto risultano inapplicabili tutte le disposizioni di cui al DPR n.235 del 2001 che prevedono i requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non aderenti, sia nel caso in cui i medesimi non rispondono alle caratteristiche degli artt. 111 e 11-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia affidata in gestione a terzi.
Resta fermo per tutte le tipologie di associazioni e circoli il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.71.
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: Segnalazione certificata di inizio attività e Scia Somministrazione e preparazione di alimenti e bevande riservate ai soli soci nelle sedi ove svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli
Per l'inizio dell’attività di di sommnistrazione alimeti e bevande occorre presentare la scia amministrativa con i seguenti allegati:
-Estratto di Prg;
-conformità urbanistica-edilizia;
-comunicazone art.6 Reg. Ce 852/2004 e relativi allegati;
-valutazione di impatto acustico (in caso di sorgenti rumorose e di superamento limiti);
-copia del doc. di riconoscimento;
-copia permesso di soggiorno (in caso di cittadino esxtracomunitario)