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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
La procedura in SCIA può essere utilizzata quando l’attività che si intende esercitare è soggetta solamente all’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali e senza che sia necessaria l’acquisizione di provvedimenti, nulla osta o parere comunque denominati previsti da specifiche normative;
-per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, necessari per lo svolgimento dell’attività, le attività artigianali ed industriali non presentano alcuna differenza tra di loro;
-le attività artigianali ed industriali si distinguono esclusivamente in base alle caratteristiche del soggetto che le esercita. In particolare, per la definizione di impresa artigiana si deve fare riferimento alla Legge 443/1985.
Il SUBINGRESSO può avvenire a seguito di Cessione o Affitto di azienda.
Il SUBINGRESSO puà avvenire con o senza modifiche di locali e/o alle attrezzature e/o al ciclo produttivo.
1. Requisiti oggettivi (NEL CASO DI MODIFICHE AI LOCALI E/O ALLE ATTREZZATURE E/O AL CICLO PRODUTTIVO)
1. I locali ove si svolge l’attività devono avere destinazione d’uso conforme al tipo di attività che in essi si svolgerà ed essere ubicate in zone urbanistiche compatibili, ove sia consentito l’insediamento di attività di tale tipo. Al fine di effettuate tale verifica é necessario far riferimento a quanto disposto dai Regolamenti Urbanistici, anche attraverso il Piano delle Funzioni previsto dalla L.R. 03.01.05 n°1.
I requisiti specifici dei locali sono stabiliti dalle varie normative di settore, con particolare riferimento alle normative ambientali, di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di inquinamento acustico, atmosferico, idrico, di prevenzione incendi, smaltimento rifiuti, di impiantistica, etc.
2. Requisiti soggettivi morali
3. Requisiti soggettivi professionali
Iscrizione nel Registro Imprese
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .
1. Requisiti oggettivi
L.R. 03.01.05 n. 1 "Norme per il Governo del territorio"
D.Lgs. 152/2006 “Norme in Materia Ambientale”
L.R. 31.05.2006 n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”
D.P.R 01.08.2011 n. 151 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”
D.M. 22.01.2008 n. 37 “Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
2. Requisiti soggettivi morali
l D.Lgs. 6.09.2011 n.159
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
L. 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività:SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
Cosa si deve fare per presentare la documentazione