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Aggiornamento: Agosto 2015
Descrizione regionale
La valutazione di impatto acustico, ai sensi dell’art.8 della L. 26.10.1995 n.447, è richiesta:
Nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fine dell'esercizio dell'attività ediliza, ovvero del rilascio del permesso a costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acuastica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
Ai sensi del D.P.R. 19.10.2011 n.227, sono escluse dall'obbligo di presentare la socumentazione dicui all'art. 8, commi 2,3 e 4 della L. 26.10.1995 n.447, le attività a bassa rumororità elencate all'allegato B.
Nel caso di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo , sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzono impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazione ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore, può essre presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, altrimenti occorre la produzione di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica.
Secondo quanto previsto all'art.4 del D.P.R. 227/2011, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della L. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica, oppure, ove questo non sia sato approvato, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Requisiti soggettivi:
essere tirolari dell'attività
Riferimenti normativi
L.R. Toscana n.89 del 1.12.1998 "Norme in materia di inquinamento acustico";
Legge 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'unquinamento acustico"
D.P.R. 19.10.2011 n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministratvi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122"
La documentazione di impatto acustico (VIA) deve essere presentata in fase edilizia nelle modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e sottoscritta anche da un tecnico competente; deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti espressamente indicati dalla delibera di Giunta Regione Toscana n.788 del 1999.
Per i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico si rimanda all'Allegato A di cui alla Deliberazione del 21/10/2013 n. 857.
Documentazione da presentare: tutti i documenti devono essere trasformati in files per la trasmissione telematica, oltre alle indicazioni che saranno disponibili sul procedimento telematico SU@PWEB.