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Unione Valdera

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Media Struttura. Prodotti alimentari. Subingresso

Individuazione contrai/espandi

Descrizione regionale

Per medie strutture di vendita si intendono quegli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato(300 mq) e fino a:
-1500 mq.;
-2500 mq se insediati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitante, inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa come come individuato nell'allegato A della L.R. 28/2005.

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, perchè adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.

Per commercio al dettaglio, si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Informativa locale 

 Per tutti i Comuni dell'Unione Valdera si intendono medie strutture quegli esercizi aventi superficie di vendita  compresa tra i 300Mq e 1500 mq.

Trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte.

Il subingresso può avvenire a seguito di:

 -compravendita

-affitto di azienda

-donazione

-fusione

-fallimento

-successione

-altre cause

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

a) entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro 1 anno dalla morte del titolare.

Requisiti contrai/espandi

1. Requisiti oggettivi

1.Nessuno, purchè non si apportino modifiche.

2. Requisiti soggettivi morali

Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospsensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159

 L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione:
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .))

((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.))

- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

 

3. Requisiti soggettivi professionali

-L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare è subordinato al possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.71, commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59:

((6.   L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano;
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,   addetto   alla   vendita   o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola   ad   indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.))

Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

 

3. I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.

4. Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998) .

Riferimenti normativi:

1. Requisiti soggettivi morali

D.Lgs. 6.09.2011 n.159

D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 1°comma
 

2. Requisiti soggettivi professionali
D.Lgs. 26.03.10 n. 59 art. 71 6°comma e  Decreto Dirigenziale 3088 2/7/2009
 

3. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter


Riferimenti normativi locali:

Si invita a consultare i regolamenti comunali vigenti nei singoli comuni dell’Unione Valdera

Cosa serve contrai/espandi

-Come si avvia l'attività : Comuicazione subingresso

  • Modalità di presentazione della pratica: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
  • Documentazione da presentare

Per il subingresso dell’attività di media struttura occorre presentare la comunicazione con i seguenti allegati:

1.  notifica sensi dell’art. 6 Reg. CE n. 852/2004  comprensiva degli  allegati in essa indicati

2.  (Eventuale) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali dichiarati

3. Autocertificazione conformità urbanistico-edilizia

4.copia valido documento di riconoscimento.

riferimento o alla PEC dell’Unione Valdera (unionevaldera@postacert.toscana.it ).

nel caso le pratiche siano accompagnate da elaborati grafici si chiede che la trasmissione in formato elettronico sia accompagnata da copia cartacea e su supporto informatico (CD)

  • Quando si può iniziare l'attività: al momento della presentazione della comunicazione
  • Comunicazioni da effettuare prima di iniziare l’attività: Per il Comune di Pontedera: comunicazione relativa alla tariffa smaltimento rifiuti al momento della presentazione della comunicazione
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: immediato

Quanto e come si deve pagare

  • Marche da bollo: 0.0 euro
  • Contributi/Oneri: 0.0 euro
  • Diritti di istruttoria SUAP: 0.0 euro
Allegato Cirolare Del Ministero n.3656/C del 12 settembre 2012. D.lgs. 147 del 6.08.2012 (683,33 KB)
Allegato Legge regionale 10 novembre 2014 Norme per il governo del territorio (1.001,41 KB)
Allegato L. 6.03.1998 n.40.Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (145,97 KB)
Allegato Autocertificazione conformità urbanistico-edilizia (117,00 KB)
Allegato D.Lgs 26.03.2010 n.59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (166,15 KB)
Allegato Comunicazione di Subingresso - esercizio di vicinato - Media struttura di vendita - Grande struttura di vendita sett.Alimentare /Non Alimentare (539,00 KB)
Allegato D.Lgs. 25.97.1998 n.286. Testo unico delle disposizioni comcernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (73,93 KB)